ANAC: partecipazione alle gare e valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP

29/02/2016

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 ha aggiornato Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, modificata già l’8 maggio ed il 5 giugno 2013.

Nella nuova deliberazione l’ANAC precisa che il nuovo articolo 6 bis del Codice, introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che, dall'1 gennaio 2013, termine differito all'1 luglio 2014 dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014), le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità.

La nuova delibera n. 157, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:

  • a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli OE per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad OE e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
  • c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Il sistema AVCPASS consente:

  • a. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; ù
  • b. agli OE, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’OE può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del  documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.

Nella deliberazione è, poi, possibile trovare utili indicazioni per l’utilizzazione del sistema AVCPASS che deve essere utilizzato per tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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