Varianti in corso d’opera: dall'ANAC un comunicato sul rafforzamento dei controlli

07/03/2016

In attesa delle nuove linee guida che sostituiranno l’attuale Regolamento n. 207/2010, il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con il Comunicato del 17 febbraio 2016 è intervenuto nuovamente sulle varianti in corso d’opera ad integrazione del precedente Comunicato del 17 marzo 2015 vengono fornite nuove indicazioni interpretative sull’applicazione della norma; dette nuove indicazioni sono fornite, anche, in riferimento alle sollecitazioni pervenute da soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici ed emerse in sede di ottemperanza all’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti stesse (art. 37, comma 1, decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014.

Dal tenore del comunicato si comprende che vengono confermati i chiarimenti contenuti nel Comunicato del 17 marzo 2015 e, quindi, le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC la documentazione di cui all’art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:

  • l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28 del d.lgs. n.163/2006;
  • la variante sia superiore al 10 % dell’importo del contratto originario.

Nel nuovo Comunicato del Presidente Raffaele Cantone, e ad ulteriore specificazione di quanto indicato con i precedenti Comunicati del  17 marzo 2015 e del 24 novembre 2014, con riferimento al settore delle infrastrutture strategiche e degli impianti produttivi, viene precisato che nelle “sopravvenute prescrizioni (..) di enti terzi” devono ritenersi incluse anche le varianti determinate da prescrizioni del CIPE e approvate ai sensi dell’art.169, d.lgs. 163/2006 con conseguente obbligo di trasmissione all’ANAC ex art. 37, d.l. 90/2014.

Quanto sopra anche alla luce del criterio dettato in tema di varianti in corso d’opera alla lettera ee) dell’art. 1 della legge n. 11/2016 (legge delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), che prevede uno specifico regime sanzionatorio per la mancata o tardiva comunicazione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria senza distinzioni rispetto alle varianti nel settore delle infrastrutture strategiche e impianti produttivi.

Il nuovo Comunicato contiene, anche, utili indicazioni su:

  • obbligo di trasmissione delle varianti rispetto ai contratti di concessione, incluse le concessioni autostradali;
  • obbligo di trasmissione delle varianti nei contratti segretati;
  • il criterio del cumulo con le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014;
  • il criterio di valutazione delle varianti anche rispetto al valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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