11/03/2016
In caso di interventi su edifici vincolati in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, la progettazione tecnica può essere affidata anche agli ingegneri.
Lo ha ricordato la Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 7 marzo 2016, n. 690 recante “Competenze professionali – Interventi su edifici vincolati – Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n. 2519 – Competenza dell’ingegnere sulla parte tecnica - Accoglimento del ricorso degli ingegneri e annullamento del provvedimento della soprintendenza - Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 – Recupero del castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – Affidamento dell’intervento di ripristino strutturale ad un ingegnere - Legittimità – Considerazioni” con la quale sono trasmesse due sentenze del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto le ragioni degli Ingegneri nel tormentato settore degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico.
Ricordiamo, infatti, che nel 2014 era già intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza 09/01/2014, n. 21) che aveva affermato che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di “mero rilievo tecnico”, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione di architetto. Secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei lavori nono coincide con la nozione di “parte tecnica” delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una “parte tecnica” (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.
Riformando quanto stabilito, i giudici amministrativi con la Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519 e la Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 hanno fornito interessanti innovazioni in merito alle competenze professionali degli ingegneri. Il TAR Siciliano ha affermato che nel caso di lavori in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, che non vadano ad intaccare l’aspetto estetico dell’immobile, è prevista la competenza degli ingegneri. Inoltre, il TAR Siciliano ribalta il contenuto della sentenza n. 21/2014 del Consiglio di Stato affermando che in essa è comunque affermato che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale (in quanto, ai sensi dell’art.52 RD n.2537 cit., “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”).
Anche la sentenza del TAR di Bologna (leggi articolo) avrebbe confermato questa tesi, rilevando che quanto previsto all'art. 52, comma 2 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è da intendere non nel senso che la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Restano, invece, di competenza dell’ingegnere civile la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.
Anche le conclusioni della circolare n. 690/2016 del CNI hanno rilevato che:
In definitiva, il Consiglio Nazionale ha espresso “apprezzamento e condivisione” per questa svolta giurisprudenziale, che sta portando benefici alla Categoria, attraverso il riconoscimento della capacità tecnica e dei diritti dei professionisti Ingegneri.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it