L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture , con un comunicato stampa datato 8 maggio
scorso, comunica di aver ascoltato l’Amministratore Delegato delle
FS, Ing Moretti , accompagnato dal Direttore investimenti della
RFI, Ing Renato Casale.
Il Comunicato precisa che l’audizione, che si è svolta in un clima
molto costruttivo, si inserisce nell’ambito della decisione della
Autorità dello scorso 13 Aprile di avviare una attività di
controllo sullo stato complessivo dei lavori della TAV e dei
progetti del sistema AV/AC, anche alla luce delle modifiche
introdotte dalla recente Legge 40/2007.
L’Autorità precisa che durante l’audizione particolare attenzione è
stata dedicata ai temi dei costi delle opere, del relativo
finanziamento, del contenzioso e dei tempi di esecuzione.
L’Autorità ha inoltre deciso di proseguire la propria iniziativa
fissando un calendario di ulteriori audizioni sul tema della AV/AC
con le altre imprese coinvolte e le loro Associazioni.
Con l’occasione ricordiamo che la legge 2 aprile 2007 n. 40 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese”, con l’articolo
13, comma 8-quinquiesdecies, lettere a) e b), al fine di consentire
che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite
affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente
a livello nazionale e comunitario, ha disposto la revoca delle
concessioni rilasciate a TAV Spa e ad RFI Spa per la realizzazione
di alcune tratte ferroviarie ad alta velocità.
All’articolo 8-septiesdecies della citata legge n. 40/2007 viene,
altresì, precisato che La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede
direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al
rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la
disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle
attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti,
adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di
entrata in vigore della legge stessa..
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