18/03/2016
Quali sono le attività preliminari che deve compiere il professionista prima di realizzare una certificazione energetica degli edifici?e qual è la procedura che deve seguire?
A queste e ad altre domande ha risposto in modo chiaro ed esaustivo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare 17 marzo 2016, n. 696 recante "Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista" che contiene un documento elaborato dal Gruppo di Lavoro Energia, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede. Il documento fornisce una sintetica e completa procedura in cui vengono evidenziati i "compiti" e gli "obblighi" del professionista che redige l'APE al fine di garantire un alto livello di qualità alla professionalità dell'ingegnere, in un settore in cui la mercificazione dell'attività professionale ha raggiunto livelli ben al di là del limite di decenza.
Il documento messo a punto dal CNI verrà proposto alle altre professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche e promosso con il Consiglio Nazionale del Notariato. Il CNI ha, infine, rimarcato che nonostante l'assenza di una tariffa di riferimento, i professionisti dovrebbero seguire le procedure proposte senza alcuna deroga e al contempo richiedere al committente un adeguato compenso per la prestazione resa.
Entrando nel dettaglio, il documento del CNI suddivide i due casi di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante ed edifici esistenti, e per questi descrive le seguenti attività necessarie per lo svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica:
Tra le attività preliminari, il CNI ricorda l'informativa, contenente tutte le informazioni necessarie al committente per valutare il servizio in termini di qualità e di costo. L'informativa deve, inoltre, specificare l'obbligo di sopralluogo e le eventuali prove supplementari (ad es. l’esecuzione di prove in situ).
Per quanto concerne la procedura di attestazione della prestazione energetica, vengono distinti i due casi di:
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.
Sono previste le seguenti attività:
In allegato la circolare del CNI con il documento completo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it