La sentenza del Consiglio di Stato n. 8 del 2005, ha stabilito che
la fideiussione bancaria presentata da una costituenda associazione
temporanea di imprese per l'aggiudicazione di un lavoro pubblico
deve essere sottoscritta da tutte le imprese che la compongono, e
non solo dall'impresa capofila, come previsto invece per le ATI già
costituite. La fideiussione bancaria è una delle possibili modalità
di garanzie per l'amministrazione appaltante, condizione necessaria
per la partecipazione all'affidamento dei lavori, così come
prescritto dall'articolo 30 della legge n.109/1994.
La precedente sentenza del ricorso al TAR aveva sostanzialmente
sottolineato che la causa del contratto di fideiussione è la
garanzia di un debito altrui e che, stante il carattere accessorio
della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la
volontà di prestarla (art. 1937 codice civile), deve anche indicare
la obbligazione principale garantita , il soggetto garantito, le
eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della
garanzia rispetto all’obbligazione principale.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la fideiussione bancaria di
una costituenda Associazione temporanea d'impresa deve essere da
esse sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, quale
impegno di garanzia del fideiussore.
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