SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

24/01/2006

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8 del 2005, ha stabilito che la fideiussione bancaria presentata da una costituenda associazione temporanea di imprese per l'aggiudicazione di un lavoro pubblico deve essere sottoscritta da tutte le imprese che la compongono, e non solo dall'impresa capofila, come previsto invece per le ATI già costituite. La fideiussione bancaria è una delle possibili modalità di garanzie per l'amministrazione appaltante, condizione necessaria per la partecipazione all'affidamento dei lavori, così come prescritto dall'articolo 30 della legge n.109/1994.
La precedente sentenza del ricorso al TAR aveva sostanzialmente sottolineato che la causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e che, stante il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore, nel manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art. 1937 codice civile), deve anche indicare la obbligazione principale garantita , il soggetto garantito, le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto all’obbligazione principale.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la fideiussione bancaria di una costituenda Associazione temporanea d'impresa deve essere da esse sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, quale impegno di garanzia del fideiussore.

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