11/04/2016
Niente più avvocati "improvvisati" o iscritti all'albo senza che esercitino la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
È questa l'idea che ha ispirato la redazione del Decreto Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 recante "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016, dopo oltre un anno di discussioni che hanno riguardato in particolare i requisiti da possedere per verificare la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Ricordiamo, infatti, che nella prima versione del decreto erano stati previsti alcuni requisiti che avrebbero certamente portato alla esclusione di gran parte degli iscritti all'ordine professionale (leggi articolo). In particolare, tra i requisiti erano stati inseriti i seguenti:
Nella stesura finale del provvedimento, invece, è stato previsto che la verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente viene confermata quando l'avvocato al sesto anno di iscrizione può verificare congiuntamente i seguenti requisiti:
Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.
La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it