Risparmio energetico: aggiornata la guida delle Entrate con le norme per il Condominio

12/04/2016

Con la pubblicazione del Provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016 recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro di riferimento che interessa le detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica dei condomini.

Con la Legge di Stabilità per il 2016, infatti, è stato previsto che i contribuenti che rientrano nella “no tax area” (ovvero quelli che non versano Irpef) non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha inserito un nuovo paragrafo nella guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che tratta proprio la cessione del credito ai fornitori in caso di riqualificazione energetica di parti condominiali.

I beneficiari

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

Le modalità di cessione del credito

Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:

  • la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015;
  • il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
  • la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
  • il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condòmino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:

  • il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale;
  • il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato.

I dati da comunicare sono:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016
  • l’elenco dei bonifici effettuati
  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito
  • l’importo del credito ceduto da ciascun condòmino
  • il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione. Se dovesse essere accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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