12/04/2016
Con la pubblicazione del Provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016 recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", l'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro di riferimento che interessa le detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica dei condomini.
Con la Legge di Stabilità per il 2016, infatti, è stato previsto che i contribuenti che rientrano nella “no tax area” (ovvero quelli che non versano Irpef) non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.
Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha inserito un nuovo paragrafo nella guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che tratta proprio la cessione del credito ai fornitori in caso di riqualificazione energetica di parti condominiali.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di
edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella
cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori
dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli
interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come
pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono
usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da
Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è
assorbita dalle detrazioni).
Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:
Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
I dati da comunicare sono:
La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione. Se dovesse essere accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it