Sicurezza coperture, dal 21 aprile 2016 in vigore le nuove norme sul rischio di cadute dall’alto

15/04/2016

Entrerà in vigore il 21 aprile 2016 la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto" (B.U.R. 21 Ottobre 2015, n. 42  - I Supplemento Ordinario n. 39) con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito le nome in materia di sicurezza sulle coperture.

In particolare, la legge definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici:

  • interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art. 17, legge regionale n. 19/2009)
  • interventi subordinati alla denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire (art. 18, legge regionale n. 19/2009)
  • Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 19, legge regionale n. 19/2009)
  • interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;
  • installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
  • installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante. Le nuove misure da adottare sono state inserite all'interno dell'Allegato A alla Legge n. 24/2015.

Rischio caduta dall'alto

Rischio caduta dall'alto
Redazione dell'Elaborato Tecnico delle Coperture conforme alle misure preventive e protettive obbligatorie

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Elaborato tecnico della copertura

L'elaborato tecnico della copertura (ETC) unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

L'elaborato tecnico della copertura è costituito dai seguenti elementi:

  • relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
  • planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
  • documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
  • certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
  • dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore;
  • manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
  • programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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