Entrerà in vigore il 21 aprile 2016 la legge regionale 16 ottobre
2015, n. 24 recante "Norme per la sicurezza dei
lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al
rischio di cadute dall’alto" (B.U.R. 21 Ottobre 2015, n.
42 - I Supplemento Ordinario n. 39) con la quale la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito le nome
in materia di sicurezza sulle coperture.
In particolare, la legge definisce misure preventive e
protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella
realizzazione degli interventi edilizi ove
sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di
edifici privati o pubblici, al fine di garantire il transito,
l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la
manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di
impianti in condizioni di sicurezza.
Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti interventi
edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle
coperture di edifici privati o pubblici:
- interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio
attività - SCIA (art. 17, legge regionale n. 19/2009)
- interventi subordinati alla denuncia di inizio attività in
alternativa a permesso di costruire (art. 18, legge regionale n.
19/2009)
- Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 19, legge
regionale n. 19/2009)
- interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza
strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di
frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;
- installazione di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi
di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma
degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A
e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli
strumenti;
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica o
termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli
stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o
commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione le coperture che non
espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore
di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano
sottostante. Le nuove misure da adottare sono state inserite
all'interno dell'Allegato A alla Legge n. 24/2015.
Elaborato tecnico della copertura
L'elaborato tecnico della copertura (ETC) unitamente al
fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei
soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni
successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale
adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale
altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del
medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive
modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di
proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto
responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.
Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto
responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire
nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza
anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei
dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato
nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato
tecnico della copertura.
L'elaborato tecnico della copertura è costituito dai seguenti
elementi:
- relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le
caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli
accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il
rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei
lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio
contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra
l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la
tipologia dei dispositivi di protezione individuale da
utilizzare;
- planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare
evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di
prevenzione e protezione previsti;
- documentazione attestante l'idoneità della struttura alle
sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio,
linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati,
secondo le norme tecniche vigenti;
- dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta
installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in
cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle
indicazioni del produttore;
- manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
installati;
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto
installati.
A cura di Redazione
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