Nuovo Codice Appalti, senza disciplina transitoria è caos Gare

27/04/2016

Con la pubblicazione sul S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ufficialmente cominciata una nuova epoca per il mercato dei lavori pubblici in Italia con la speranza di regole più semplici, chiare e immediatamente applicabili.

Se il buon giorno si vede dal mattino, però, si prevedono tempi duri e con decreti correttivi che modificheranno in itinere il contenuto di un provvedimento probabilmente nato all'ultimo minuto con la fretta di volere rispettare i tempi della delega e le scadenza comunitarie.

L'entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta, l'assenza di un adeguato periodo transitorio e alcune piccole discrepanze sulla data a partire della quali i bandi dovranno rispettare le nuove procedure, hanno bloccato la pubblicazione dei bandi e fatto ritirare alcuni di quelli pubblicati dopo il 19 aprile 2016 (come il bando Cociv da quasi 160 milioni di euro per il lotto Tortona del Terzo valico ferroviario dei Giovi).

Speciale Codice Appalti

Dal 19 aprile 2016 sono stati, ad esempio, pubblicati 35 bandi relativi ai "lavori di costruzione" di cui nessuno fa riferimento alle nuove procedure del D.Lgs. n. 50/2016 ma solo al D.Lgs. n. 163/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 di cui, come sappiamo, resteranno in vigore solo alcuni "pezzi" fino al completamento della riforma che prevede una cinquantina tra decreti ministeriali e linee guida ANAC.

Si tratta di bandi illegittimi che dovranno essere riscritti, come precisato anche da Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Raffaele Cantone, in un comunicato congiunto che chiarisce ogni possibile dubbio precisando che la nuova disciplina si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016. La nota di Delrio e Cantone ha, altresì, precisato che gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016 e che fanno ancora riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

A complicare ulteriormente la situazione per gli operatori vi è l'abrogazione a singhiozzo per il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento). L'art. 217 (abrogazioni), lettera u) del D.Lgs n. 50/2016 prevede, infatti, l'abrogazione immediata delle seguenti parti del Regolamento nonché gli allegati e le parti di allegati richiamati negli articoli abrogati:

  • la Parte I dall’articolo 1 articolo 8;
  • la Parte II, Titolo I, Capo II dall’articolo 11 all’articolo 13;
  • la Parte II, Titolo II, Capo II dall’articolo 44 all’articolo 59;
  • la Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII, dall’articolo 97 all’articolo 177;
  • la Parte II, Titolo IX, Capo III  dall’articolo 211 all’articolo 214;
  • la Parte II, Titolo XI, Capo III  dall’articolo 249 all’articolo 250;
  • la Parte III dall’articolo 252 all’articolo 253 e dall’articolo 257 all’articolo 270;
  • la Parte IV, V dall’articolo 271 all’articolo 342;
  • la Parte VII dall’articolo 357 all’articolo 359,

Le altre parti del Regolamento resteranno, invece, in vigore fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016 che opereranno la ricognizione delle disposizioni sostituite.

Scarica la tabella di concordanza

In pratica, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono ancora vigenti le seguenti parti del Regolamento n. 207/2010:

  • Parte II Titolo I, Capo I dall’articolo 9 all’articolo 10
  • Parte II, Titolo II, Capo I dall’articolo 14 all’articolo 43;
  • Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV dall’articolo 60 all’articolo 96;
  • Parte II, Titolo IX, Capi I e II  dall’articolo 178 all’articolo 210;
  • Parte II, Titolo X, Capi I e II  dall’articolo 215 all’articolo 238;
  • Parte II, Titolo XI, Capi I e II  dall’articolo 239 all’articolo 248
  • Parte III dall’articolo 254 all’articolo 256;
  • Parte VI, Titolo I e II dall’articolo 343 all’articolo 356;

e continuano, anche a restare vigenti gli allegati e le parti richiamati negli articoli vigenti.

In definitiva, la conseguenza di questo marasma sarà che o le amministrazioni ritireranno i bandi pubblicati difformemente e li ripubblicheranno ai sensi della nuova disciplina, oppure potranno incorrere in sicuri contenziosi. Se questa è la semplificazione voluta dal Governo, direi che possiamo anche preoccuparci.

A cura di Ing. Gianluca Oreto



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