Il
Tar Puglia, sezione terza, sede di
Lecce, con la
sentenza n. 1543, depositata il 6 aprile scorso ha stabilito che,
nel caso in cui le opere realizzate senza la necessaria
autorizzazione ledano l’estetica ed il decoro urbano, il
diniego
di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria deve ritenersi
legittimo.
Il Tribunale amministrativo regionale è intervenuto su ricorso
presentato da un privato contro il Comune di Lecce che aveva negato
la sanatoria relativa alla collocazione di alcuni pannelli di
rivestimento ligneo sulla facciata di un locale al piano terra.di
un edificio condominiale.
L’Amministrazione comunale respingeva la richiesta del permesso di
costruire in sanatoria perché l’opera abusiva, consistente nel
rivestimento con pannelli lignei a vistose tinteggiature della
facciata del locale, in violazione di alcuni articoli del
Regolamento edilizio comunale, risultava lesiva dell’estetica e del
decoro dell’ambiente circostante e perché l’istanza, riferita a
lavori insistenti sulle parti comuni dell’edificio e non connessi
con il normale uso degli stessi, era stata formulata senza
l’assenso del condominio.
Successivamente alla richiesta del permesso a costruire in
sanatoria, il Comune emetteva ordinanza di rimozione delle opere
abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, rivolta ai
proprietari ed al conduttore del locale.
Il conduttore del locale impugnava il cennato atto sanzionatorio,
censurandolo per violazione dell’art.7 della Legge n.241 del 1990,
per la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento
nochè per eccesso di potere, per erronea presupposizione in diritto
e per illegittimità derivata dal previo diniego di sanatoria.
Il Tar di Lecce conclude precisando che il giudizio espresso dal
Comune sull’opera oggetto della domanda di sanatoria, in ordine
alla sua portata lesiva dell’estetica e del decoro dell’ambiente,
attiene ad una valutazione tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione, censurabile solo ove venisse riscontrata la
sussistenza di evidenti e macroscopici vizi di irragionevolezza,
incongruenza, illogicità e contraddittorietà che nel caso di specie
difettano.
Il Comune infatti rileva che nella sostituzione dei preesistenti
serramenti in alluminio e vetro con i nuovi infissi in legno a
tinte vivaci risulta alterato il profilo della facciata.
Del resto lo stesso ricorrente ammette che l’allestimento della
suddetta facciata appare “alternativo” rispetto al rivestimento
marmoreo dell’intero porticato.
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