27/05/2016
Nuove scadenze per l'adeguamento degli edifici scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/05/2016, n. 121 il Decreto Ministero dell'Interno 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica" per il quale gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti al 26/05/2016 sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati (e comunque entro il 31 dicembre 2016):
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti:
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto:
Al termine dei suddetti adeguamenti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il progetto di cui all'art. 3 (valutazione dei progetti) del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it