E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
2007 la circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che, a seguito della segnalazione della Commissione
Europea circa le numerose violazioni della normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici ed allo scopo di prevenire l'apertura
di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali
controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, definisce i principi e le regole comportamentali
alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella
redazione dei bandi di gara, alla luce dei principi e delle norme
del diritto comunitario.
In particolare, la Commissione europea aveva rilevato numerosi casi
in cui le stazioni appaltanti italiane hanno utilizzato requisiti
che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla
qualità come criteri per individuare l’offerta economicamente
vantaggiosa, violando, così, l’art. 44 comma 1 della direttiva
2004/18/CE che dispone:
L'aggiudicazione degli appalti avviene
in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto
dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori
economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato
dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri
relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od
alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a
52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di
cui al paragrafo 3.
Sebbene l’accertamento dell’idoneità degli offerenti, ovvero la
selezione iniziale, e l’aggiudicazione dell’appalto possono
avvenire contemporaneamente, è da sottolineare che le due fasi sono
regolamentate da norme differenti. In particolare, la fase di
selezione iniziale viene effettuata in base alla capacità economica
e finanziaria (art. 47), alle capacità tecniche e professionali
(art. 48), a norme di garanzia di qualità (art. 49), a norme di
gestione ambientale (art. 50), documenti e informazioni
complementari al fine di integrare o chiarire i certificati ed i
documenti presentati (art. 51), oppure in base all’iscrizione a
elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e
certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
(art. 52).
Per quanto concerne l’aggiudicazione dell’appalto, fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali
relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui
quali si basano le amministrazioni aggiudicatici per aggiudicare
gli appalti pubblici sono:
a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più
vantaggiosa, è possibile utilizzare diversi criteri collegati
all'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo,
il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le
caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la
redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza
tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione;
b) esclusivamente il prezzo più basso.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, precisare nel
bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo
competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa
che attribuisce un peso a ciascuno dei criteri scelti per
determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale
ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo
scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Qualora
tale ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, è
necessario indicare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o,
in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine
decrescente d'importanza dei criteri. L'esperienza o a qualifica
professionale e, in generale, la capacità tecnica, economica o
finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o
certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in
precedenza), in quanto attinenti alla capacità del prestatore di
eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati
unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. Ma tali
elementi non devono essere presi in considerazione nel valutazione
dell’offerta, che deve, altresì, essere effettuata in base a
criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto
dell’appalto.
© Riproduzione riservata