La pubblicazione del
DM 19 febbraio 2007 e della
Delibera AEEG n. 90/07 ha, finalmente, definito le
modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, le modalità
procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione
alle reti elettriche. Tali modalità e condizioni si applicano alle
richieste di
nuove connessioni e alle richieste di
valutazione di adeguamento di una connessione
esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di
produzione esistenti.
I
soggetti che possono accedere all’incentivazione
sono le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e
i condomini di unità abitative e/o di edifici. Per accedere agli
incentivi tali soggetti devono far pervenire al Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE),
entro 60 giorni dalla data di entrata in
esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle
tariffe incentivanti, l’apposita richiesta di concessione
della tariffa pertinente.
La
richiesta d’incentivazione, potrà essere
presentata utilizzando l’apposita applicazione informatica che
verrà a breve resa disponibile sul portale del GSE per preparare
automaticamente la documentazione necessaria (art 4.5 della
Delibera AEEG n. 90/07), formata da:
- richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p Delibera AEEG n.
90/07)
- scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p Delibera AEEG
n. 90/07)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P
Delibera AEEG n. 90/07)
- richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale
– All. A3a/A3b Delibera AEEG n. 90/07)
Per utilizzare l’applicazione informatica del GSE, il soggetto
responsabile dovrà registrarsi al portale e accedere tramite la
propria User Id e password per poter inserire i propri dati e
stampare la documentazione.
Le
richieste di incentivazione devono pervenire:
- a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento
(A.R.);
- tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
- tramite consegna a mano;
- tramite corriere.
Tali richieste vanno inviate a:
Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio
2007 – N°= (Numero identificativo Impianto)
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 - Roma
Le tariffe incentivanti, variabili in funzione
della classe di potenza degli impianti e del livello di
integrazione architettonica, sono indicate nella tabella
seguente:
Taglia di potenza
dell’impianto
|
Non integrato (€/kWh)
|
Parzialmente integrato
(€/kWh)
|
Integrato (€/kWh)
|
1 kW - 3 kW
|
0,40
|
0,44
|
0,49
|
3 kW - 20 kW
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
> 20 kW
|
0,36
|
0,40
|
0,44
|
I suddetti valori sono riferiti agli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente fra
la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), 13 aprile 2007, ed il
31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe
sono ridotte del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra
decimale). Le tariffe incentivanti possono essere
incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di
loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati
architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano
l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo
di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n.
79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o
paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie
pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
realizzati in superfici esterne degli involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse
Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro
autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di
scambio
sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze
ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è
prevista l’applicazione di un
premio aggiuntivo abbinato
all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del
fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una
maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e
certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che
conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia,
il premio non può superare la percentuale del 30% della
tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli
impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette
unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano,
sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno
di energia annuo per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 %
rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera
90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono
quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007
(sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle
condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non
beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti
decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con
appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si
continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che
entrano in esercizio nel 2010.
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