L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E dello scorso 11
maggio, ha evidenziato le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 e
s.m.i., che hanno portato anche all’aggiornamento dei modelli
anagrafici IVA.
Fa luce, inoltre, sui nuovi modelli di inizio attività approvati
con precedente provvedimento dello scorso 28 dicembre 2006. I
chiarimenti riguardano proprio il quadro I del modello di inizio
attività ed il quadro F per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
Precisa, altresì, che l’omissione delle informazioni, costituirà un
elemento valido per la programmazione dei successivi controlli.
Analizziamo nello specifico i contenuti di questa circolare.
Il paragrafo 2
Quadro I - Altre informazioni in sede di inizio
attività evidenzia che il decreto legge n. 223 del 2006,
demanda ad un provvedimento per l’individuazione delle specifiche
informazioni che i contribuenti IVA devono fornire in occasione
della richiesta del numero di partita IVA.
Relativamente all’immobile destinato all’esercizio dell’attività,
vengono richiesti alcuni dati specifici per evidenziare eventuali
incongruenze o anomalie che emergono dall’esame dei dati forniti
con riferimento alla tipologia dell’attività svolta dal
contribuente e dei dati relativi al luogo dove la stessa viene
esercitata.
Per i soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una
sede stabile o in assenza di uffici o sedi amministrative è da
ritenersi possibile l’omissione dell’indicazione dei dati. Coloro
che utilizzano immobili in locazione, devono inserire gli estremi
catastali dell’immobile stesso e gli estremi di registrazione
dell’atto di locazione o di comodato, nell’ipotesi in cui il
rapporto relativo all’atto registrato sia già in essere al momento
della richiesta della partita IVA.
Sul
Quadro F chiarisce che il provvedimento del 21 dicembre
2006, nell’elencare le informazioni che devono essere comunicate
dai contribuenti che iniziano un’attività rilevante ai fini IVA,
prevede per le società di persone e le società a responsabilità
limitata con numero di soci inferiore a dieci, l’indicazione del
numero di codice fiscale di ciascun socio e la relativa quota
sociale.
Tale dato, diversamente dagli altri elementi, non è stato inserito
nell’ambito del nuovo Quadro I ma nel contesto del Quadro F
riservato, anche nella precedente versione del modello,
all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.
La circolare, in ultimo si sofferma a chiarire l’obbligo di
fideiussione per alcune tipologie di acquisti intracomunitari, e
precisamente:
- autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni
fresche.
Il nuovo adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti che
hanno presentato domanda di attribuzione del numero di partita IVA
a partire dal primo novembre 2006.
Per quanto riguarda, poi, l’arco temporale cui occorre fare
riferimento per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di
prestazione della garanzia, si evidenzia che lo stesso deve essere
individuato nel triennio successivo alla data in cui è stato
attribuito il numero di partita IVA.
La durata della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria
deve essere di tre anni dalla data di rilascio della garanzia
stessa.
L’importo da garantire è costituito dal volume d’affari che il
contribuente ritiene di realizzare nell’anno d’imposta in cui
prevede di effettuare la particolare tipologia di acquisti in
argomento.
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