Nonostante le buone intenzioni iniziali, l’Italia resta pur sempre
il paese degli sprechi, della lenta burocrazia e soprattutto dei
ritardi. E’, infatti,
scaduto il termine per l’emanazione
delle linee guida nazionali in materia di certificazione energetica
degli edifici che, come previsto dal comma 9, art. 6 del
D.Lgs. 192/05, concedeva centottanta giorni di tempo a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto, e per l’elaborazione
dei decreti attuativi relativi alle metodologie di calcolo previste
dall’art. 4 del suddetto decreto che avrebbero dovuto essere
emanati entro centoventi giorni.
Ma, come spesso avviene in Italia, la strada per definire
completamente il quadro della situazione è ancora lunga e piena di
insidie. Vediamo, infatti, che allo stato attuale è pronta solo una
bozza di quelle che dovranno essere le linee guida nazionali. Tale
bozza è, però, ancora incompleta e di difficile applicazione e
dovrà ancora subire l’iter delle Regioni, della Conferenza
Unificata, per poi ritornare all’esame del Consiglio dei Ministri.
Nella migliore delle ipotesi, il provvedimento sarà ultimato per
l’Estate.
Intanto, ricordiamo che le metodologie di calcolo previste
dall’art. 4 del D.Lgs. 192/05 dovranno fissare, in relazione alla
destinazione d’uso degli edifici:
- i requisiti minimi per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario e per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici
esistenti;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici
e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Tali metodologie dovranno essere definite su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA), il
Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).
Per quanto riguarda l’ultimo punto in merito agli organismi cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, c’è da
sottolineare la Direttiva 2006/32/CE che all’art. 12 comma 3
recita:
La certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, si
considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda
ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e
equivalente ad una diagnosi energetica di cui all'allegato VI,
lettera e), della presente direttiva. Si ritiene inoltre che le
diagnosi derivanti da sistemi basati su accordi volontari tra
associazioni di soggetti interessati e un organismo designato,
sorvegliato e controllato dallo Stato membro interessato
conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della
presente direttiva abbiano anch'esse soddisfatto i requisiti
figuranti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Questo vuol dire che la certificazione energetica non sarà di
competenza esclusiva delle figure professionali che operano nel
mondo dell’edilizia, ma coinvolgerà anche le figure professionali
che operano nel settore dei servizi energetici.
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