Legge Europea 2016: OK alla sede legale all'estero per le Società Organismi di Attestazione (SOA)

12/07/2016

Tra i requisiti generali e di indipendenza delle Società Organismo di Attestazione (SOA) non è più previsto che la sede legale debba essere ubicata nel territorio nazionale ma solo che si debba avere almeno una sede nel territorio della Repubblica.

Termina con una modifica al D.P.R. n. 207/2010, apportata dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" (Gazzetta Ufficiale 08/07/2016, n. 158), la diatriba che trae le sue origini da una contestazione di legittimità in sede europea di una SOA in merito alla previsione contenuta nell'art. 64, comma 1 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (articolo ancora in vigore dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016) che prevedeva l'obbligo di sede legale nel territorio della Repubblica Italiana.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 16 giugno 2015 relativa alla causa C-593/13, facendo riferimento alla Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che vieta agli Stati membri di subordinare l'esercizio di un'attività sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori come l'ubicazione della sede legale, aveva già chiarito che le attività di attestazione delle SOA non configurano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di poteri pubblici e, proprio per questo motivo, imporre che la sede legale sia ubicata nel territorio nazionale limita la libertà dell'impresa.

L'art. 5 della Legge n. 122/2016, confermando la tesi della Corte UE, ha modificato l'art. 64, comma 1 del DPR n. 207/2010 eliminando le parole "la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica" e affermato che è sufficiente che le SOA abbiano una sede nel territorio della Repubblica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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