Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2013 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.
127 recante “Norme per il riordino della disciplina in
materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2
della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Nel dettaglio con gli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo
vengono sostituiti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
e vengono apportate anche modifiche agli articoli 5 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Con i successivi articoli
3, 4 e 5 sono, poi, apportate modifiche:
- all'articolo 38, comma 3, lettera f),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
- all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
All’articolo 7 viene, poi, precisato che le disposizioni del
Decreto Legislativo trovano applicazione
ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua
entrata in vigore fissata per il 28 luglio
prossimo.
Entrando nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo prevede
la revisione della conferenza dei servizi in attuazione
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in quella che è
stata denominata "conferenza semplificata" che ha
l'obiettivo di abbattere i tempi lunghi attraverso:
- l'eliminazione delle riunioni fisiche;
- l'invio di documenti per via telematica;
- l'attivazione della conferenza simultanea con riunione (anche
telematica) solo quando strettamente necessaria;
- l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si
considera acquisito;
- ciascun livello di governo parlerà con una sola voce;
- il termine della conferenza (oggi indefinito) stabilito
perentoriamente in al massimo 5 mesi.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni
parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle
osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di
Stato. In particolare:
- è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei
privati destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento;
- è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la
conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di
altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine
previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la
riunione ha luogo nei successivi 45 giorni;
- nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei
cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato
a 90 giorni;
- con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è
stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente
territoriale;
- è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela
rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.
A cura di Redazione
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