Pur essendo stato confermato l'obbligo al 31 dicembre 2016, è
stata prevista l'eventualità di "impossibilità tecnica" e di
"inefficienza in termini di costi" alla installazione dei sistemi
di contabilizzazione del calore previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n.
102/2014.
Lo ha previsto il
Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante
"Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016) che ha modificato molti
articoli del
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante
"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18/07/2014).
In particolare, l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n.
102/2012 ha previsto il contenimento dei consumi
energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali
e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di
ciascun centro di consumo individuale. Vengono previsti diversi
step tra i quali l'obbligo al 31 dicembre 2016, nei condomini e
negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralità di edifici, di
installazione di contatori individuali per
misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di
acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L'art. 5 del D.Lgs. n. 141/2016 ha modificato l'art. 9 del
D.Lgs. n. 102/2014 prevedendo che, per favorire il contenimento dei
consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi
di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi delle
medesime:
- qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano
effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o
di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre
2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura,
di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di
calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
- nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI
EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla
installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o
di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai
risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato;
- nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la
misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti
di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo
scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o
degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme
tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti
essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
- quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle
aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno
domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo
è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI
10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non
sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per
metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile
suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo
una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi
volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti
possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure
secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la
prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi
di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base
ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla
presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici
polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente
decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa
suddivisione delle spese.
Le sanzioni
Modifiche anche all'articolo 16 del D.Lgs. n. 102/2014 relativo
alle sanzioni. In particolare sono stati sostituiti i commi 6, 7 e
8 con i seguenti:
- Comma 6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma
5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non
installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui
alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità
immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non
si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di
un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore
individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in
termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
- Comma 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma
5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non
provvede ad installare sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di
calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto
all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per
ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un
progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione
dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
- Comma 8. Il condominio alimentato da
teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5,
lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da
500 a 2500 euro.
A cura di Redazione
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