APE (Attestato di Prestazione Energetica): dal MiSE chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia

04/08/2016

Come ormai tutti i tecnici sono a conoscenza, l'1 ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento contenente una nuova serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore. Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria. Nel dettaglio il documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

Ecco alcune FAQ relative al DM Requisiti Minimi

Domanda - Come si regolamenta il cambio di destinazione d’uso?
Risposta - Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:

  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento.

Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.

Domanda - Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, ma legato all’edificio esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro (ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte ampliata?
Risposta - Come riportato nello stesso comma 1 lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
La tabella 4 al capitolo 6 fornisce un quadro di sintesi delle prescrizioni e delle verifiche di legge che vanno rispettate per la parte ampliata.

Domanda - Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente e inferiore a 500 m3, sono previsti requisiti?
Risposta - Sì, sono previsti requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade. Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).
Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Domanda - In caso di un ampliamento >15%, quindi assimilato a nuova costruzione, il decreto specifica che la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui, però, si decida di intervenire facendo un ampliamento e contemporaneamente un intervento sull’involucro della parte esistente dell’edificio (ristrutturazione importante di secondo livello), quali verifiche devono essere condotte? Occorre mantenere distinte le due verifiche (e quindi le relative relazioni), sulla parte ampliata e sulla parte esistente dell’edificio, o un tipo di verifica ingloba anche l’altra parte e quindi viene fatta una verifica complessiva (unica relazione) con le verifiche più restrittive?
Risposta - Nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante di secondo livello occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.

Domanda - Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per stabilire l’ambito di applicazione dell’intervento?
Risposta - Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono”.
Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.

Domanda - Cosa si intende con ristrutturazione dell’impianto termico?
Risposta - La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:

  • sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
  • sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.

Domanda - Un intervento su più del 50% della superficie dell’involucro dell’intero edificio unito alla sostituzione del generatore, ricade nel caso di ristrutturazione importante di primo livello?
Risposta - No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secondo livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico, così come definito dal D.lgs.192, e non solo la sostituzione del generatore.

Domanda - Quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio senza intervenire sull’impianto, si ricade nell’ambito di una ristrutturazione importante di secondo livello. In questo caso occorre rispettare l’obbligo di integrazione FER?
Risposta - Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili sono definite dal D.lgs.28/11. Qualora una ristrutturazione importante di secondo livello si configuri anche come ristrutturazione rilevante così come definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrerà rispettare anche le prescrizioni di quest’ultimo. In caso contrario no.

Domanda - Nel caso di riqualificazione energetica con isolamento dall'interno, la verifica della trasmittanza deve tenere conto anche dell'effetto dei ponti termici?
Risposta - Sì, nel calcolo sull’edificio reale vanno computati i ponti termici presenti poiché le trasmittanze limite di cui alle tabelle dell’appendice B si considerano comprensive dei ponti termici.

Domanda - Cosa occorre indicare come potenza dell’impianto nel caso di illuminazione?
Risposta - Si indichi la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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