L’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro e attraverso la
circolare del 16 maggio 2007 n. 28 semplifica le modalità di
rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui
servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2006, n. 278.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 22
febbraio scorso, aveva reso note le modalità per richiedere il
rimborso IVA, al fine di rimediare alla sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha
bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture
aziendali. Ma il provvedimento più che un’agevolazione è sembrato
un artificio per rispondere alle senza della Corte di Giustizia
Europea scoraggiando i contribuenti nel presentare le istanze. Il
provvedimento, definito da molti “diabolico”, è risultato essere
troppo restrittivo nei termini di presentazione (15 aprile 2007) ed
eccessivamente complicato nella documentazione e nella modalità di
presentazione della domanda, obbligatoriamente telematica.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, oltre
che approvare il modello da utilizzare per l'accesso alla procedura
telematica di richiesta di rimborso, ha individuato le percentuali
forfetarie di imposta detraibile per distinti settori di attività.
In particolare, tali percentuali, in base ad una valutazione
dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli
nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, sono
state fissate nella misura del 35% per il settore dell'agricoltura
e della pesca e nella misura del 40% per gli altri settori di
attività, mentre è stata confermata la percentuale del 50 % per
l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione
interna.
Ma la ricostruzione analitica di tutte le variabili che incidono
sulla determinazione della somma da chiedere a rimborso ha
suscitato tali perplessità da portare l’Agenzia delle Entrate ad un
dietro front, ammettendo le oggettive difficoltà nella compilazione
del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato
i dati relativi all'IVA, nella componente della maggior imposta
detraibile e in quella della maggior imposta dovuta in relazione
alla rivendita dei veicoli, nonché alle imposte sul reddito, nelle
componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e all'IRAP.
In considerazione di queste complessità, è stato, innanzitutto,
prorogato il termine ultimo di presentazione dell’istanza di
rimborso che, con il DPCM del 5 aprile 2007, è stato rinviato al 20
settembre 2007. In secondo luogo, sono state fornite le istruzioni
per agevolare i contribuenti nella compilazione del modello di
rimborso.
I contribuenti per i quali risultasse particolarmente difficoltosa
la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle
imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione
"Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo e indicare gli
importi dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di Irap
cumulativamente solo nel rigo AR42 del modello. In caso di vendita
del veincolo, viene i contribuenti interessati potranno non
compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo.
La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a
decurtare l'ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante"
del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in
aumento ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
Ci saranno forti ripercussioni sull’attività di controllo delle
Amministrazioni finanziarie che, considerata la complessità del
calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente
spettanti a rimborso e per ragioni di economicità, concentrerà la
propria attività di controllo sui soggetti che nel rigo AR42
abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un
importo inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel
rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali
abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di vendita dei veicoli interessati al rimborso
assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le istanze di
rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior
IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel
rigo AR41, a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore
all'1 per cento rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23,
AR33.
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