Sono, ormai, lontani (4 marzo 2016) i tempi in cui il
Consigliere di Stato Michele Corradino, Presidente
della Commissione istituita dall’ANAC per scrivere i provvedimenti
a carico dell’ANAC stessa dichiarava ad un quotidiano online:
“Vogliamo evitare una fase di disallineamento nella
quale il mercato si trovi con un Codice nuovo e un regolamento
vecchio. Questo potrebbe produrre un blocco”.
In verità esaminando, con occhi critici e con l'intenzione di
evitare dichiarazioni da stampa filogovernativa, quello che si è
verificato dal 19 aprile ad oggi sembra che la
volontà del Consigliere Corradino sia stata
disattesa e ne spighiamo, in maniera del tutto
pragmatica, le motivazioni.
Dal 19 aprile 2016 il mercato si trova con un codice
nuovo ed in parte con un regolamento vecchio per il fatto
stesso che dei 19 provvedimenti che avrebbero
dovuto rendere, in parte, operativo il nuovo Codice ne sono
stati pubblicati soltanto due.
Sono quelli qui di seguito elencati i provvedimenti la
cui entrata in vigore, a distanza di oltre 4 mesi
dall’entrata in vigore del codice, non si è
verificata e, quindi, per i quali la scadenza
prevista nel nuovo codice, non è stata,
fino ad oggi, rispettata e per alcuni dei quali
continuano ad applicarsi alcuni articoli del previgente Regolamento
n. 207/2010:
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sui programmi
triennali (articolo 21, comma 8);
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva
introduzione dell’obbligatorietà del BIM
(articolo 23, comma 13);
- il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l’ANAC con cui vengono definiti i requisiti delle
società di professionisti e di ingegneria e loro consorzi
(articolo 24, comma 2). In atto continuano ad
essere applicati gli articoli 254, 255 e 256 del
Regolamento n. 207/2010;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
sono individuati procedimenti semplificati per
l’archeologia preventiva (articolo 25, comma
13);
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 31, comma
5 relativo alle Linee guida che
definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui
compiti specifici del RUP è stato approvato
dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima
dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio
di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato
(parere non previsto dalle norme). In atto continuano ad essere
applicati gli articoli 9 e 10 del Regolamento n.
207/2010;
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 36, comma
7 relativo alle Linee guida relative ai contratti
sottosoglia è stato approvato dall'ANAC il 21/6/2016 che
ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti
definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle
norme);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza qualificate (articolo 38, comma
2);
- le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la
condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di
negoziazione emanate dall'AGID (Agenzia per l’Italia digitale) per
la condivisione dei dati (articolo 58, comma
10);
- l’atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e
professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il
contratto (articolo 78, comma 1);
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 80, comma
13 relativo alle Linee guida da emanare
al per garantire omogeneità di prassi da parte delle
stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova ed
alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto non è,
ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata
il 27 giugno 2016;
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 83, comma
10 relativo alle Linee guida che definiscono il
rating di impresa e delle relative penalità e premialità
non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è
terminata il 27 giugno 2016;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui è
definito l’elenco delle opere supertecnologiche
escluse dall’avvalimento (articolo 89, comma
11);
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su
proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
con cui sono approvate le linee guida relative all’attività
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del
contratto (articolo 111, comma 1 e 2). In
atto continuano ad essere applicati gli articoli dal 178 al
210 del Regolamento n. 207/2010;
- il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, con
cui sono definite le direttive generali appalti della
difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del dlgs n. 208/2011 (articolo 159, comma
4);
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 177, comma
3, relativo alle Linee guida sulle modalità e la
cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80%
dei lavori da appaltare da parte dei concessionari
mediante procedura ad evidenza pubblica non è stato, ancora
predisposto;
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 181, comma
4 relativo alle Linee guida sul controllo
dell’attività dell’operatore economico attraverso la
predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio non è,
ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata
il 27 giugno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento
cabina di regia attuazione codice (articolo 212,
comma 5).
Gli unici provvedimenti (tra quelli previsti esplicitamente
nell'articolato del nuovo Codice) divenuti operativi sono:
- il Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto
all’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice relativo
alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere
utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti
adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo dell’affidamento
che, di fatto, è una fotocopia del previgente
decreto ministeriale n. 143/2013;
- il provvedimento ANAC di cui all’articolo 84, comma
3 relativo alla ricognizione straordinaria circa
il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei
soggetti attualmente operanti in materia di attestazione
(SOA) che è stato predisposto ed inviato al Governo ed al
Parlamento;
In pratica, dunque, sino ad oggi, su 19 provvedimenti,
per i quali la scadenza prevista nel nuovo Codice è stata
superata, soltanto 2 sono diventati
operativi mentre per 17 sono previsti tempi
che, in alcuni dei casi visto il periodo feriale,
potrebbero essere abbastanza lunghi, slittando,
con tanto ottimismo, tra la fine di settembre e gli inizi del mese
di ottobre.
Ma c’è di più perché, oltre a trovarci con un codice
nuovo e con un Regolamento vecchio, ci troviamo, anche, con
il vuoto normativo creatosi con
l’abrogazione “tout court” e senza alcun
periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla
Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010;
in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le
norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento
relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla
sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala
determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione
appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai
danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed
impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il
decreto del MIT relativo all’articolo 111,
comma 1 relativo alle modalità con cui il
direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico,
contabile e ammnistrativo dell’esecuzione di lavori.
A cura di Arch. Paolo
Oreto
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