19/08/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 20 luglio 2016 recante “Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso”.
Con il nuovo Regolamento che sostituisce da oggi il Regolamento della stessa Autorità datato 14 gennaio 2015 che è da oggi abrogato è stabilito che l'ANAC svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto. L'attività consultiva è esercitata:
Nelle premesse al provvedimento è precisato che l’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti - fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del nuovo Codice dei contratti - costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.
Possono rivolgere richiesta di parere all'Autorità:
La richiesta di parere deve essere trasmessa all'ANAC, preferibilmente, mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al Regolamento stesso.
Il provvedimento contiene, poi, alcuni articoli in merito alla “Inammissibilità della richiesta”, alla “Archiviazione della richiesta”, alla “Istruttoria e adozione del parere ordinario”, al “Parere in forma breve” ed alle “Comunicazioni e pubblicità” mentre nulla viene detto in merito ai tempi a disposizione dell’ANAC per esprimere il proprio parere.
A cura di Arch. Paolo Oreto