24/08/2016
Sono state pubblicate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 il Decreto del Ministero dell’interno 9 agosto 2016 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
In pratica, con l’articolo 3 del provvedimento in argomento, nella sezione V “Regole tecniche verticali” contenute nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni è aggiunto il capitolo “V.5 - Attività ricettive turistico-alberghiere”, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere”.
Le nuove norme tecniche possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto stesso ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini. Le nuove norme tecniche possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.
Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 22 settembre 2016.
Ricordiamo, anche, che decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 si pone l'obiettivo di semplificare le procedure al fine di assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
L'allegato 1 al dm 3 agosto 2015, oggi modificato con l’inserimento della sezione V del Capitolo V5, è strutturato nelle 4 seguenti sezioni distinte:
A cura di LavoriPubblici.it