Terremoto Centro Italia: firmata dal Capo del Dipartimento la quinta ordinanza

14/09/2016

E siamo a 5. E’ stata firmata del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio la nuova Ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”. Con la nuova Ordinanza vengono disposti ulteriori interventi urgenti per ottimizzare le attività per la gestione dell'emergenza, in particolare in materia di svolgimento dell'attività scolastica, di operatività delle banche e degli intermediari finanziari, di messa in sicurezza dei beni culturali e degli edifici. Infine, interviene anche con misure per il settore agricolo e zootecnico.

Attività delle Regioni

Con l’articolo 1 comma 1 viene dato mandato ai Presidenti delle Regioni interessate, in deroga alle disposizioni organizzative vigenti, di poter individuare all’interno dell’ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea, l’attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali.

Scuole

Con l’articolo 2, ad integrazione dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 392/2016, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, è precisato che si può procedere in deroga ai limiti numerici per la composizione delle classi, fissati dalle norme del Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81.

Banche e intermediari finanziari

Nell’articolo 3 è precisato che possono essere prorogati con provvedimento dei prefetti competenti, anche per un periodo superiore a 15 giorni, i termini delle operazioni bancarie e finanziarie in scadenza nel periodo di mancato funzionamento degli istituti di credito. In quest’ambito la Dicomac assicura il coordinamento fra i prefetti e gli istituti bancari e finanziari.

Beni culturali

All’articolo 5, comma 1 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all’art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell’ordinanza n.388/2016 e con il comma 2 viene individuato il soggetto attuatore nella persona dell'arch. Antonia Pasqua Recchia. Nell’articolo 4 è, poi, precisato che per assicurare la mobilità delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo può provvedere anche in deroga all’articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.

Contromisure tecniche urgenti sugli edifici

Con l’articolo 6, comma 2 è individuato nella persona dell’ing. Claudio De Angelis, il soggetto attuatore per assicurare l’organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sui territori delle quattro regioni interessate. All’articolo 6, comma 1 è disposto che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all’adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza n.388/2016.

Settore agricolo e zootecnico

Nell’articolo 7, comma 3 è disposto che le Regioni coinvolte provvedono - tramite proprie strutture o altri enti pubblici - per i territori di propria competenza alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici. Nello stesso articolo 7 ma al comma 2 è disposto per i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.  

Riepilogando le Ordinanze e le circolari già predisposte a seguito del terremoto verificatosi nel centro Italia sono le seguenti:

 A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata