Sembra che il terremoto del 24 agosto, la broncopolmonite della
Clinton, il referendum costituzionale ed il problema della
governabilità di Roma Capitale abbiano fatto calare il
silenzio dei media sui problemi legati alle opere
pubbliche ed a tutti i provvedimenti attuativi del nuovo Codice che
attendono, ormai da parecchio tempo, di essere resi definitivi e
pubblicati al fine di iniziare ad inserire tutti i tasselli che
mancano per rendere completo ed operativo il nuovo Codice
dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 che ha mandato
in pensione il previgente d.lgs. n. 163/2006.
Dei 19 provvedimenti per i quali sono stati già
abbondantemente superati termini previsti nell’articolato del
codice ne sono stati pubblicati e resi operativi soltanto
3 mentre la situazione dei rimanenti
16 è la seguente.
Provvedimenti sui quali si
sono espressi le commissioni parlamentari ed il Consiglio di Stato
all’inizio del mese di agosto e per i quali si attende la versione
definitiva dell’ANAC:
- Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore
dettaglio sui compiti del RUP (articolo 31, comma 5 del d.lgs. n.
50/2016).
Provvedimenti con bozza in
consultazione all’ANAC fino al 27 giugno mentre, a tutt’oggi,
l’ANAC stessa non ha pubblicato la versione post
consultazione:
- Linee guida da emanare al per garantire
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in
riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono
significative (art. 80, comma 13);
- Linee guida relative al controllo sull’attività dell’operatore
economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi
di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo
all’operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma
4);
- Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle
relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti
reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità
di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10).
Provvedimenti sui quali si
sono espresse le commissioni parlamentari ma per i quali si attende
il parere del Consiglio di Stato dal 21 giugno
2016:
- Linee guida relative alle modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la
qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini
di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici (art. 36, comma 7);
- Atto che istituisce l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che
definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a
cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1)
Provvedimenti approvati
dall’ANAC in data 21/6/2016 e peri i quali si attende l’emanazione
dopo il necessario parere del Consiglio superiore dei LL.PP. ,
delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato:
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti con cui sono approvate le linee guida che
individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti,
attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento (art. 111, commi 1 e 2)
Provvedimenti per i quali
non si hanno, a tutt’oggi, notizie:
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con cui sono definite, tra l’altro, le modalità
di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art.
21, comma 8);
- Decreto Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l’ANAC con cui vengono definiti, tra
l’altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24,
comma 2);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del
patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell’opera con procedure semplificate
per l’archeologia preventiva (art. 25, comma 13);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico
organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti
e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri
di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le
centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e
il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2);
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti con cui è definito l’elenco delle opere di
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente
revisionati (art. 89, comma 11);
- Decreto del Ministro della difesa con cui sono
definite le direttive generali per la disciplina delle attività del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art.
159, comma 4);
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi
di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM)
(art. 23, comma 13);
- Regole tecniche aggiuntive per garantire il
colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di
acquisito e di negozia-zione emanate dall'Agid per
la condivisione dei dati (art. 58, comma 10);
- Linee guida relative alle modalità e la
cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo
dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei
concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo
clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per
la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3).
Sono trascorsi, ormai 150 giorni
dall’entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti ma la tabella dei provvedimenti
attuativi allegata alla presente notizia continua a
restare con molte delle caselle relative allo stato dei
provvedimenti, desolatamente vuote.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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