Amministrazione digitale, il Gazzetta il DLgs n. 179/2016 con le modifiche al Codice

15/09/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il nuovo decreto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta e apporta parecchie modifiche al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale". Interessante è la modifica all'art. 6-bis che riguarda le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) e per la quale è disposto che la PEC inserita in INI-PEC costituisce l'unico mezzo di comunicazione e notifica. Viene previsto, inoltre, che l'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale. Infine, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le suddette amministrazioni devono aggiornare gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata