Con determinazione n. 973 del 14 settembre
2016 sono state pubblicate dall’ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione) le "Linee Guida n. 1 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria".
Il testo approvato in via definitiva e pubblicato è stato
adeguato al parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2 agosto
2016 ed, in pratica si tratta delle prime linee guida
approvate e pubblicate in via definitiva dall’ANAC.
Alla determinazione è allegata la Relazione AIR (Analisi di impatto
della regolamentazione) che descrive il contesto normativo, le
motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno
condotto all’adozione delle Linee guida, dando evidenza delle
ragioni che hanno guidato l’ANAC nell’adozione di alcune
scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più
significative osservazioni formulate in sede di consultazione.
Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche introdotte
occorre fare le seguenti precisazioni:
- le nuove linee guida non sono previste specificatamente
nell’articolato del codice ma sono state predisposte in
riferimento all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dove si
parla, in via del tutto generale di “linee guida, bandi-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile;
- le nuove linee guida, come ha precisato il
Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767 rientrano tra
quelle “non vincolanti” e possono essere, quindi,
disattese, con adeguata motivazione, dalle amministrazioni e, per
altro, le linee guida, così come disposto all’articolo 213, comma 2
del nuovo codice, potrebbero essere impugnate, in qualsiasi
momento, innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa.
- le nuove linee guida contengono all’interno alcuni
Box definiti di sintesi che
dovrebbero riassumere i maniera del tutto semplice i dettami delle
linee guida ma che, in alcuni casi, danno indicazioni
difformi sia dal contenuto delle linee guida che dal contenuto
della norma primaria.
Per quanto concerne questa ultima precisazione, nel box
di sintesi inserito alla fine del paragrafo III (pagina 9)
è precisato, al punto 2, che gli incarichi ed i servizi di
progettazione possono essere affidati all’esterno “determinando il
corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016”; tale indicazione sembra
errata per le due seguenti motivazioni:
- le line guida, per altro non vincolanti, non possono dare
indiucazioni difformi a quelle della norma primaria di cui
all’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in cui è precisato
che “I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione
dell’importo dell’affidamento”;
- il box di sintesi sembra dettare un obbligo mentre, nel
paragrafo III.2 delle linee guida continua ad essere precisato che
i corrispettivi determinati con il decreto
ministeriale 17/6/2016 continuano ad essere un
riferimento e non un obbligo anche se, in verità, nelle
stesse linee guida si fa riferimento, all’articolo 9, comma
2 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n,
27/2012 modificato, successivamente dall’articolo 5 della legge n.
134/2012 in cui è precisato che “Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo
periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di
cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono
altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali
relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore
a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”. La
realtà è che la norma di legge (art. 24, comma 8)
è assolutamente chiara e, per altro, successiva al
decreto-legge n. 1/2012 e non lascia alcuno spazio ad
interpretazioni di sorta che possano essere inserite in
linee guida non vincolanti e le amministrazioni potranno, ove lo
riterranno opportuno, utilizzare il citato dm 17 giugno 2016
soltanto come riferimento con l’aggravante che, tale
situazione aleatoria della determinazione dei
corrispettivi non è, assolutamente, idonea al
rispetto della trasparenza e della concorrenza
perché, sarà semplice pilotare la determinazione del
corrispettivo affinché l’importo possa essere sotto la
soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra
100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia
comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.
Ritornando alle piccole modifiche, inserite dopo il parere del
Consiglio di Stato, segnaliamo che le stesse non influiscono
sull’impianto generale e che, in particolare, nel nuovo testo
risultano, tra l’altro, modificati:
- tutti i riferimenti al decreto ministeriale n. 143/213 che sono
adesso al decreto ministeriale 17 giugno 2016 emanato in
riferimento all’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei
contratti;
- il paragrafo II.3.1 per adeguarlo a quanto indicato dal
Consiglio di Stato in merito alla necessità che la Stazione
appaltante assicuri indifferentemente l’istaurazione di un rapporto
diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedura
finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni
l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione degli altri
progettisti o la presenza di un geologo all’interno della più
complessa struttura di progettazione quale componente di una
associazione temporanea o associato di una struttura tra
professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico
di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con
queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o
parasubordinata;
- il paragrafo IV.2.1.1 contiene, adesso il riferimento puntuale
agli importi delle soglie comunitarie che sono, in atto, fissate in
135.000 e 209.000 euro rispettivamente per le autorità centrali e
quelle sub-centrali nei settori ordinari ed in euro 418.000 nei
settori speciali;
- il paragrafo VI.1.3 in cui è precisato che al fine di agevolare
la partecipazione dei giovani professionisti viene suggerito alla
stazione appaltante di prevedere criteri di valutazione che
valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte
presentate.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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