L’Agenzia delle Entrate con
circolare n. 34/E del 25 maggio
scorso interviene sul problema legato all’esclusione dalle gare
(sia per appalti di lavori e forniture che per appalti di servizi)
per irregolarità fiscali.
Con il comma 1 lettera g) dell’articolo 38 del Codice dei contratti
(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) è prevista
l’esclusione:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti,
dei soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti”.
Il comma 2 del citato articolo 38 precisa, altresì, che
l’interessato attesta il possesso dei requisiti “mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
…”; può verificarsi che in sede di controllo
dell’autocertificazione, prodotta dall’interessato, sia richiesto
al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate il rilascio
dell’attestazione di regolarità fiscale.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25
giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2001, aveva approvato il modello di “Certificazione dei
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe
tributaria” con le relative istruzioni per gli Uffici locali
competenti al rilascio.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in argomento conferma
l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare
riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è
tenuta a certificare i c.d. carichi pendenti.
La regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici
può, quindi, “essere certificata, in riferimento alla data o al
periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente
secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti,
in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che
l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente
una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia
reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione
ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in
giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3
gennaio 2005)” precisando, inoltre, che l’irregolarità fiscale
viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta
la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia
stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione
agevolata.
La circolare precisa che viene confermata l’attualità del citato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25
giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte
le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i
c.d. carichi pendenti, concludendo che, in conformità al predetto
provvedimento, gli Uffici indicheranno separatamente, nel richiesto
certificato, anche le violazioni che non risultano ancora
definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della
sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in
particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla
stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve
fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia
in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in
relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.
Potrebbe, dunque, accadere che una stazione appaltante, in sede di
controllo dell’autocertificazione, si trovi in difficoltà quando in
eventuali certificazioni richieste risulti che un concorrente abbia
presunte irregolarità fiscali non ancora accertate in via
definitiva di notevole entità anche in relazione alla natura ed
all’entità dell’appalto che deve essere affidato.
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