Regolamento edilizio-tipo alle battute finali. Dopo il consenso
sulle 42 definizioni uniche standardizzate (leggi
articolo), sta per arrivare il via libera da parte
della Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome
ed Enti Locali sul testo dell'accordo concernente l'adozione del
Regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del
DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
L'obiettivo è uniformare e semplificare i regolamenti edilizi
comunali, prevedendo che essi debbano riprodurre le disposizioni
statali e regionali cogenti e autoapplicative che incidono
sull'attività edilizia e secondo un elenco ordinario della varie
parti valevole su tutto il territorio nazionale. La novità del
nuovo Regolamento sta nell'opportunità che la disciplina contenuta
nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata
su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata tenendo in
considerazione le specificità e caratteristiche dei territori e nel
rispetto della piena autonomia locale.
L'Accordo si compone di 3 articoli e due allegati:
- articolo 1 - Adozione del regolamento edilizio tipo
- articolo 2 - Modalità e termini di attuazione
- articolo 3 - Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori
semplificazioni
- allegato 1 - - Contenente lo schema di Regolamento edilizio
tipo
- allegato A - Contenente il quadro delle definizioni
standardizzate precedentemente approvate (leggi
articolo)
Dopo l'approvazione definitiva dell'Accordo, del relativo Schema
di Regolamento Edilizio e delle definizioni standardizzate, le
Regioni avranno 180 giorni di tempo per provvedere per il
recepimento, l'integrazione e modifica in conformità con le
normative regionali esistenti. I Comuni dovranno poi adeguare i
propri regolamenti edilizi secondo i termini stabiliti dalle
Regioni. In caso di mancato recepimento da parte delle Regioni, i
Comuni devono provvedere all'adozione dello schema di Regolamento
edilizio tipo e all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi
entro i successivi 180 giorni.
L'attività di monitoraggio sull'attuazione del Regolamento
edilizio tipo avverrà con cadenza annuale e sarà in capo a Governo,
Regioni, Province autonome ed Enti Locali.
Entrando nel dettaglio, il Regolamento edilizio-tipo è
articolato in 2 parti:
- Principi generali e disciplina generale dell'attività
edilizia, in cui viene richiamata e non riprodotta la
disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.
- Disposizioni regolamentari comunali in materia
edilizia, che raccoglie la disciplina regolamentare in
materia edilizia di competenza comunale, ordinata sulla base della
struttura uniforme valevole su tutto il territorio nazionale
secondo quanto specificato dal Regolamento Edilizio-Tipo.
Principi generali e disciplina generale dell'attività
edilizia
Questa parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di
disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare,
con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie
di seguito elencate:
- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed
edilizi;
- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni
d'uso;
- il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli
abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la
documentazione da allegare alla stessa;
- i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
- ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i
fabbricati e dai confini;
- ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale,
dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione,
degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- alle servitù militari;
- agli accessi stradali;
- alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
- ai siti contaminati.
- la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e
tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e
territoriale;
- le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici
delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla
normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o
impianti.
Disposizioni regolamentari comunali in materia
edilizia
La seconda parte ha per oggetto le norme regolamentari comunali
che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente
nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie
realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso
l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari,
rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella
Prima Parte del regolamento edilizio.
I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di
cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i
seguenti principi generali:
- semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione
amministrativa;
- perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la
funzionalità, l'estetica e l'igiene pubblica;
- incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
- armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei
rapporti di vicinato;
- applicazione della Progettazione Universale, superamento delle
barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della
vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non
costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con
disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e
bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione
Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge 3 marzo
2009, n. 18;
- incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la
riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici
abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da
tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del
decoro e dell'incolumità pubblica;
- incentivare lo sviluppo sostenibile fondato su un rapporto
equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e
l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento
chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i
principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre
2000;
- garantire il diritto di accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia
edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dal la
Convenzione di Arhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a
tutelare il diritto di persona, nelle generazioni presentì e
future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e
il suo benessere.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata