Dopo un processo di revisione cominciato nel 2012,
l'approvazione della prima bozza ufficiale da parte del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) del 14 novembre 2014 e un toto
data che è subito partito proponendo date a partire dai primi mesi
del 2015, arrivati quasi a ottobre 2016 e dopo 2 anni le nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) sono in dirittura
d'arrivo.
Il 27 settembre 2016 è stato dato il via libera al Decreto
Ministeriale di approvazione della revisione ed aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, con la precisazione che rispetto
alle NTC 2008, il nuovo testo normativo è stato parzialmente
rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in
relazione all'evoluzione tecnico-scientifica del settore delle
costruzioni, sia a seguito dell'aggiornamento della normativa
comunitaria in materia di prodotti da costruzione, nonché nella
prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme
nazionali con i documenti normativi europei, fra cui gli
Eurocodici.
Come indicato nella relazione illustrativa al decreto di
approvazione, per molti aspetti il testo normativo è stato
semplificato e reso più chiaro, anche a seguito dell'impatto
determinato dall'applicazione concreta delle norme tecniche
attualmente vigenti nei diversi contesti operativi, dal mondo della
produzione di materiali, prodotti e componenti strutturali, al
settore della progettazione e realizzazione delle opere, agli
ambiti istituzionali preposti alla verifica di conformità dei
progetti ed al controllo di qualità di prodotto e di processo.
Il testo delle nuove NTC, rispetto alle precedenti, è stato reso
ancor più in linea con il quadro normativo comunitario ed in
particolare con i contenuti degli Eurocodici, che hanno costituito
un riferimento essenziale per la trattazione di molti argomenti ed
ai quali è possibile far riferimento per eventuali approfondimenti,
nonché con le disposizioni dell'Unione Europea sulla libera
circolazione dei prodotti da costruzione, in particolare in
relazione alla sopravvenuta pubblicazione del citato Regolamento UE
n. 305/2011, relativo alla commercializzazione dei prodotti da
costruzione, che ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva
89/106/CE sulla materia.
Per quanto concerne l'articolazione, le nuove NTC sono
costituite dai seguenti capitoli:
- Oggetto
- Sicurezza e prestazioni attese
- Azioni sulle costruzioni
- Costruzioni civili e industriali
- Ponti
- Progettazione geotecnica
- Progettazione in presenza di azioni sismiche
- Costruzioni esistenti
- Collaudo statico
- Redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di
calcolo
- Materiali e prodotti per uso strutturale
- Riferimenti tecnici.
Rispetto alle NTC 2008, nel testo in approvazione si è proceduto
ad una riscrittura di intere parti delle norme per renderne più
chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione
terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi
redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati
i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una
riorganizzazione complessiva delle norme, spostando alcuni
paragrafi nell'ambito dello stesso capitolo per renderne più
omogenea la lettura, pur conservando di massima l'articolazione dei
paragrafi ormai sedimentata.
È già stato previsto che i prossimi aggiornamenti punteranno ad
un'ulteriore semplificazione, anche a livello formale, del testo e
ad una maggiore sintesi dei contenuti delle norme, attraverso
l'eliminazione di alcune parti introduttive, esplicative o
didascaliche, e non prescrittive o prestazionali, inserite nei vari
capitoli del testo, che appaiono pleonastiche, ma che in questa
versione sono state conservate per non modificare eccessivamente
l'impianto complessivo delle NTC 2008 ormai consolidato.
Entriamo nel dettaglio di alcuni capitoli.
Capitolo 6 – Progettazione geotecnica
Questo capitolo ha subìto modificazioni e integrazioni nei
riguardi sia degli aspetti generali della progettazione geotecnica,
sia di aspetti riguardanti singole opere o interventi geotecnici.
Da evidenziare l'eliminazione degli approcci alternativi alla
progettazione, conseguendo una sostanziale semplificazione delle
procedure resa possibile dall'esperienza progressivamente
accumulata nell'applicazione delle NTC 2008. Per tutte le opere e
gli interventi è stato evidenziato come la progettazione debba
rispettare le prescrizioni sia di questo capitolo sia del Capitolo
7, in particolare il §7.11, per quanto attiene gli aspetti sismici.
Ulteriore semplificazione riguarda le verifiche nei riguardi degli
stati limite ultimi idraulici, distinguendo le situazioni più
ricorrenti, trattate con un approccio più semplice, dai casi più
complessi, spesso riferibili a situazioni molto diverse tra loro,
per i quali la scelta dello strumento di valutazione quantitativa è
lasciata al progettista, con la prescrizione di raggiungere
adeguati margini di sicurezza.
E' stato chiarito (§ 6.2.4.1.3) che le analisi finalizzate al
dimensionamento strutturale degli elementi (fondazioni, muri,
paratie, opere in sotterraneo) nelle quali si consideri
l'interazione terreno-struttura si eseguono con i valori
caratteristici dei parametri geotecnici, amplificando l'effetto
delle azioni con i coefficienti parziali del gruppo A1.
Capitolo 7 - Progettazione per azioni
sismiche
La revisione del Capitolo 7 ha riguardato sia gli aspetti
generali della progettazione e verifica delle costruzioni in zona
sismica, sia quelli più specifici di alcuni titoli strutturali.
Tale capitolo è stato reso più aderente all'Eurocodice 8;
contestualmente è stata migliorata la struttura del testo,
facilitata la lettura e migliorata la forma espositiva. Fra le
principali modifiche introdotte si evidenzia:
- scompare, in generale, il richiamo alle zone sismiche, ancora
residuale nel testo delle NTC 2008 e viene invece introdotto un
sistematico riferimento all'accelerazione sismica;
- al § 7.1 - Requisiti nei confronti degli stati
limite sono state introdotte le definizioni di “capacità”
e “domanda” (in termini di rigidezza, resistenza e duttilità); in
tal modo si è inteso introdurre nelle NTC il concetto di
“progettazione in capacità”, che si sta diffondendo non soltanto
nell'ambito scientifico, ma anche a livello professionale-operativo
(tale concetto, in linea anche con gli Eurocodici, sarà inserito
nella nuova Circolare applicativa delle NTC in corso di
definizione);
- al §7.2.1, Caratteristiche generali delle
costruzioni sono state introdotte delle modifiche per
allineare il testo normativo all'Eurocodice 8;
- al §7.2.2, Criteri generali di progettazione dei
sistemi strutturali le modifiche apportate chiariscono il
concetto di comportamento "dissipativo" e "non dissipativo" delle
costruzioni; è stato inoltre inserito il concetto di "progettazione
in capacità", più generale ed estensivo del termine “gerarchia
delle resistenze”, in esso ricompreso, già introdotto nel testo
delle NTC 2008;
- al § 7.2.3, Criteri di progettazione di elementi
strutturali "secondari" ed elementi non strutturali sono
stati maggiormente chiariti i seguenti aspetti:
- Elementi secondari: per gli elementi secondari ed i loro
collegamenti è stato precisato che essi devono essere progettati e
dotati di dettagli costruttivi per sostenere i carichi
gravitazionali, quando sono soggetti a spostamenti causati dalla
più sfavorevole delle condizioni sismiche di progetto allo SLC
stato limite di collasso;
- Elementi costruttivi non strutturali: sono stati chiariti i
compiti delle varie figure coinvolte (progettista, direttore lavori
e fornitore /installatore) per ciò che concerne la progettazione e
l' installazione antisismica degli elementi costruttivi non
strutturali.
- al paragrafo § 7.2.5, Requisiti strutturali degli elementi di
fondazione sono state riviste e precisate le norme per la
progettazione delle strutture di fondazione superficiali e di
quelle su pali;
- al paragrafo § 7.2.6 sono stati precisati i criteri di
modellazione della struttura e dell'azione sismica;
Capitolo 8 - Costruzioni esistenti
Le principali modifiche apportate rispetto alle NTC 2008 sono le
seguenti:
- al § 8.3, confermando che le verifiche sugli edifici esistenti
vanno generalmente effettuate per i soli SLU, è stato precisato che
per edifici di classe IV sono richieste anche le verifiche agli SLE
specificate al § 7.3.6; in quest'ultimo caso potranno essere
adottati livelli prestazionali ridotti;
- Al § 8.4, Classificazione degli interventi, è stato
invertito l'ordine di elencazione dei tipi di intervento sugli
edifici esistenti, partendo dagli interventi di riparazione o
locali, passando per gli interventi di miglioramento, sino a
giungere agli interventi di adeguamento;
- Al § 8.4.1, ora denominato Riparazione o intervento locale,
sono state maggiormente specificate le finalità degli interventi
locali, precisando altresì che “Il progetto e la valutazione della
sicurezza (…)” devono dimostrare “che gli interventi non comportino
una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti”; ciò a
differenza del testo del 2008, che stabiliva che “Il progetto e la
valutazione della sicurezza (…)” devono dimostrare “che gli
interventi comportino un miglioramento delle condizioni di
sicurezza preesistenti.” E' stata però introdotta la precisazione
che “Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a
migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o
a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è
necessario valutare l'incremento di sicurezza”.
- Al § 8.4.2, Interventi di miglioramento, con la finalità di
indicare dei limiti minimi per il miglioramento, si è precisato che
“per la combinazione sismica delle azioni, il valore di
zE può essere minore dell'unità” precisando però che “a
meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le
costruzioni di classe III e IV il valore di zE, a
seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non
minore di 0,4”;
- Al § 8.4.3, Interventi di adeguamento, in relazione ai tipi di
intervento per i quali è obbligatorio l'adeguamento, sono state
apportate le seguenti precisazioni: per il caso b) è stata aggiunta
la frase “e tali da alterarne significativamente la risposta”; per
il caso c) è stato precisato i carichi globali in fondazione devono
essere “valutati secondo la combinazione caratteristica per carichi
gravitazionali di cui alla Equazione 2.5.2”; per il punto d) è
stato aggiunto il seguente paragrafo; “nel caso di edifici,
effettuare interventi strutturali che trasformino il sistema
strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti
su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi
riferiti ai singoli piani”;
- sempre al § 8.4.3, per il solo caso c), cioè per gli interventi
con “variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino
incrementi dei carichi globali verticali in fondazione, nella
combinazione SLU, superiori al 10%”, è stata introdotta la
possibilità di assumere il coefficiente zE=0,80 anziché
zE=1 per effettuare l'adeguamento sismico, cioè di
conseguire un livello di sicurezza pari all'80% rispetto a quello
delle nuove costruzioni. Ciò è stato previsto in quanto il citato
punto c), rispetto agli altri facenti parte dell'elenco dei casi in
cui è obbligatorio l'adeguamento, è un intervento che non comporta
modifiche strutturali, ma solo un cambiamento di destinazione
d'uso;
- al § 8.5.3 dedicato alla Caratterizzazione meccanica dei
materiali, oltre ad aver meglio definito i “beni culturali” da un
punto di vista giuridico e introdotto anche la fattispecie relativa
agli “insediamenti storici”, si è precisato che in relazione alle
indagini e prove da effettuarsi ai fini della caratterizzazione
predetta “Le prove di cui alla Circolare 8 settembre β010, n.
7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione
delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un
laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001”:
- al § 8.5.4 sono stati meglio definiti i livelli di conoscenza,
articolati in tre livelli progressivi da LC1 a LC3;
- a l § 8.7.5 sono state precisate le verifiche da effettuare nel
caso di interventi locali, prima limitate ai soli interventi di
miglioramento e adeguamento.
A cura di Redazione
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