Nuovo Codice dei contratti: Oggi 6 mesi dall’entrata in vigore

19/10/2016

Oggi sono trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 cosiddetto “Nuovo Codice dei contratti” ed è giusto fare un bilancio squisitamente tecnico su un provvedimento che avrebbe dovuto svoltare come un calzino la previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e che, invece, si trova impantanato nelle sabbie mobili di una serie di provvedimenti non portati a compimento nei tempi previsti che, oggi, creano più di un dubbio sulla bontà del decreto legislativo. 

Oggi a 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti sui 23 provvedimenti la cui pubblicazione era prevista dall’articolato del codice, appunto, entro i 6 mesi, ne sono stati pubblicati soltanto 3 ed i ritardi accumulati possono essere rilevati nel Piano cartesiano dei provvedimenti dove sono indicati nelle ordinate i 23 provvedimenti mentre nelle ascisse il tempo trascorso a partire dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti); per ognuno dei provvedimenti che alla data odierna avrebbe dovuto essere già in vigore, sono indicati colorati in azzurro i giorni dall’entrata in vigore del codice sino alla data del provvedimento così come stabilita nell’articolato del codice stesso, colorati in verde i giorni a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e colorati in rosso i giorni a partire dalla data di scadenza  nei quali il provvedimento stesso non è entrato in vigore. Qui di seguito uno stralcio di tale piano.

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Dalla precedente tabella si vede, immediatamente, che per nessuno dei provvedimenti è stata rispettata la scadenza prevista: neanche per il cosiddetto "Decreto parametri" (D.M. 17/06/2016) che, di fatto, è un copiato del D.M. n. 143/2013 mentre le tabelle dei corrispettivi avrebbero dovuto essere commisurate al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, così come previsto all'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti. E mentre con l’andazzo attuale è presumibile che tutti i provvedimenti previsti nell’articolato del Codice (sono 64) difficilmente saranno varati entro l’anno dall’entrata in vigore del Codice stesso, si parla già di decreto correttivo che dovrebbe portare alcune novità su subappalto, qualificazione delle imprese, soglia per il prezzo più basso e appalto integrato mentre nulla si sa in merito alle richieste evidenziate nella memoria della RPT (Rete delle Professioni tecniche).

Al fine di arrivare ad un primo correttivo, sono in corso, dagli inizi del mese di settembre e proseguiranno ancora per qualche settimana, le audizioni avviate dalle commissioni congiunte 8a Lavori pubblici del Senato e VIII Ambiente della Camera dei Deputati relative all’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici e sono stati già ascoltati: ANCE, CONSIP, OICE, RPT, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, CNA, General SOA, Union SOA, Conferenza dei Presidenti Regioni e Province autonome, UPI, ANAS, FINCO (leggi news).

Il problema non è quello delle audizioni per le quali le due Commissioni di Camera e Senato si sono mostrate sempre attente ma della fase successiva in cui le modifiche al Codice saranno predisposte dal DAGL (Dipartimento di affari giuridici e legislativi) di Palazzo Chigi che ha predisposto il D.Lgs. n. 50/2016 o dal Ministero delle Infrastrutture e potrebbe verificarsi quello che si è già verificato e cioè grande attenzione da parte delle Commissioni e scarsa o quasi nulla trasposizione delle richieste degli operatori nel decreto legislativo attuativo. In ogni caso, sembra che il primo correttivo possa essere varato ben prima della scadenza del 19 aprile 2017 prevista dalla legge delega con un provvedimento ad hoc predisposto dopo l’ultimazione delle consultazioni con la precisazione che tale provvedimento dovrà essere sottoposto, comunque, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Ma prima di parlare di decreti corretti sarebbe stato corretto porsi la domanda: E’ valido l’impianto del d.lgs. n. 50/2016 che ha demandato ad una molteplicità di provvedimenti la sua attuazione? Perché quasi tutte le scadenze non sono state rispettate? Se non si risponde a queste domande, qualsiasi correttivo sarà soltanto un pannicello caldo che darà qualche contentino ad alcune categorie di operatori lasciandone scontente altre (siamo certi i professionisti).

Alcuni parlano, oggi, di "tagliando del codice" non riflettendo sul fatto che il "tagliando" può essere effettuato su una norma entrata in vigore con tutti i suoi provvedimenti attuativi e così non è; altri si limitano ad ascoltare le rappresentanze di alcune categorie per cercare di individuare soluzioni che è possibile trovare per fatti puntuali e specifici mentre nessuno parla dell’aspetto generale entrato in crisi a causa della molteplicità dei provvedimenti attuativi che hanno difficoltà ad essere predisposti. Ad alcuni sembra, poi, che sia possibile risolvere il problema con quello che definisconotesto unico” ed è di qualche giorno addietro la notizia che il capo del DAGL di Palazzo Chigi, Antonella Manzione porterà sul tavolo della Cabina di regia di cui all’articolo 212 del nuovo Codice la composizione di un testo unico, per mettere insieme tutti i provvedimenti di attuazione del Codice anche se in verità i provvedimenti in atto definitivi sono veramente pochi. Certo non appena saranno tanti, il problema si porrà ma crediamo che tale soluzione non sarà altro che un surrogato del vecchio Regolamento n. 207/2010 che, siamo certi, è rimpianto da molti e forse anche da coloro che, con questa infinite serie di provvedimenti attuativi (vincolanti e non vincolanti), si sono infilati in un imbuto.

Spaventa, comunque, l’idea di chi pensa già di trasformare la grande mole di provvedimenti (quando saranno approvati) in un testo unico che dovrebbe essere curato dalla Cabina di regia e che dovrebbe mettere insieme tutti i provvedimenti di attuazione del Codice. Dovrebbe servire come strumento di lavoro per gli operatori che avranno a disposizione tutti i testi, organizzati per materia e presso una sola fonte. Ma quale veste avrà questo testo unico? Non è dato saperlo e non è dato sapere come sarà organizzato visto che all’interno conterrà provvedimenti dei ministeri assolutamente vincolanti e linee guida che saranno, in larga parte, non vincolanti. E’ un mistero che si aggiunge ai tanti misteri ed alle tante perle del nuovo Codice che avrebbe dovuto, in tempi stretti, mandare in pensione il vecchio Regolamento n. 207/2010 che, invece, ci accompagnerà, presumibilmente, per tanto tempo.

Tornando ai provvedimenti attuativi la cui pubblicazione era prevista entro i 6 mesi dall’entrata in vigore del Codice possiamo, senza ombra di smentita, affermare che soltanto 20 su 23 sono entrati in vigore ed in pratica mancano all’appello:

  • 9 su 10 provvedimenti che avrebbero dovuto essere predisposti da vari Ministeri;
  • 3 su 4 provvedimenti che avrebbero dovuto essere predisposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • 7 su 8 provvedimenti avrebbero dovuto essere predisposti dall’ANAC.
  • 1 su 1 provvedimento che avrebbe dovuto predisporre l’AGID (Agenzia per l’Italia digitale)

I 20 provvedimenti che sarebbero dovuti entrare in vigore entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice sono i seguenti:

  • 1) Decreto del MIT sui programmi triennali (art. 21, comma 8)
  • 2) Decreto del MIT sulle società professionali (art. 24, comma 2)
  • 3) DPCM procedimenti semplificati patrimonio archeologico (art. 25, comma 13)
  • 4) DPCM requisiti iscrizione elenco stazioni appaltanti e centrali committenza (art. 38, comma 2)
  • 5) Decreto MIT lavori prevalenti (art. 89, comma 11)
  • 6) Decreto MIT su direttore lavori e direttore esecuzione contratto (art. 111, commi 1 e 2)
  • 7) Decreto Ministero Difesa su lavori Ministero Difesa (art. 159, comma 4)
  • 8) Decreto MIT su BIM (art. 23, comma 12)
  • 9) Regole tecniche AGID su colloquio e condivisione dati (art. 58, comma 10)
  • 10) DPCM costituzione centrali di committenza (art. 37, comma 5)
  • 11) Decreto MIT pubblicità sui stampa quotidiana (art. 73, comma 4)
  • 12) Decreto Ministero Beni culturali su qualificazione direttori tecnici (art. 146, comma 4)
  • 13) Decreto MIT albo collaudatori (art. 196, comma 4)
  • 14) Linee guida ANAC su RUP (art. 31, comma 5)
  • 15) Linee guida ANAC appalti sottosoglia (art. 36, comma 7)
  • 16) Linee guida ANAC su mezzi di prova e carenze esecuzione (art. 80, comma 13)
  • 17) Linee guida ANAC su verifiche 80% dei lavori concessionari (art. 177, comma 3)
  • 18) Linee guida ANAC su controllo attività operatore economico (art. 181, comma 4)
  • 19) Linee guida ANAC su rating di impresa (art. 83, comma 10)
  • 20) Linee guida ANAC su commissioni giudicatrici (art. 78, comma 1)

Come sono lontani i tempi in cui il Consigliere dell’ANAC Michele Corradino dichiarava ad una testata specializzata: “Il nuovo Codice andrà in vigore entro il 18 aprile. Noi vogliamo evitare periodi di disallineamento normativo nei quali il mercato si trovi con un Codice nuovo e un regolamento vecchio. Questo potrebbe produrre un blocco degli appalti”.

In allegato il Piano cartesiano dei provvedimenti e la Tabella dei 64 provevdimenti attuativi.

A cura di Arch. Paolo Oreto



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