Si restringe l’ambito soggettivo per il quale è possible dichiarare
un edificio rurale. Possono, infatti, essere considerati fabbricati
abitativi rurali solo gli immobili asserviti al terreno, il cui
proprietario o titolare di altri diritti reali, affittuario o
comodatario, sia un imprenditore agricolo regolarmente iscritto al
registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 580/1993.
Giro di vite per quegli immobili che sono in parte o del tutto
sconosciuti al fisco o hanno perso la ruralità oggettiva perché,
nel tempo, sono stati trasformati da casa colonica in villa con
piscina; ma anche giro di vite per quegli immobili che hanno perso
la ruralità soggettiva perché i proprietari non sono più
imprenditori agricoli avendone perso i requisiti fissati dal
decreto legge 262/2006, convertito nella legge 286/2006.
A seguito le richieste dei contribuenti, il 22 maggio scorso
l’Agenzia delle Entrate ha inoltre, emesso il Provvedimento n. 111,
mediante il quale viene fatta chiarezza circa la possibilità di
riconoscere la ruralità di un edificio senza che la predisposizione
di un apposito certificato da parte dell’amministrazione
finanziaria, in quanto non previsto da nessuna legge.
L’imprenditore dovrà semplicemente verificare il rispetto dei
requisiti previsti per i fabbricati rurali a destinazione abitativa
dai commi 3 e 5 dell’art. 9 del dl n. 557/1993.
Il DPR 139 del 1998 stabilisce che al fine di poter riconoscere
come rurale un fabbricato è necessario che sussistano
congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo
o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso,
ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in
agricoltura;
- l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi
agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un
titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a
tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo
non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in
caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al
catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La
superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il
terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture
specializzate in serra o per la funghicoltura;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo
reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i
trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in
agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto
dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la
dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari
al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del
1972;
- il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle
categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito
abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.
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