Con il decreto del presidente della giunta regionale del 27 aprile
2007, n. 26/R, pubblicato sul B.U.R.T. nç è stato emanato il
Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia
di indagini geologiche
Il regolamento disciplina:
- a) le direttive tecniche per le “indagini
geologico-tecniche” atte a verificare la pericolosità del
territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità
delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di
sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio
sismico;
- b) la procedura del deposito delle indagini
presso le strutture regionali competenti;
- c) le modalità del controllo delle indagini
geologico-tecniche. Le disposizioni del regolamento si applicano
alle indagini geologico-tecniche da effettuare in sede di
formazione:
- a) del piano strutturale e sue varianti;
- b) del regolamento urbanistico e sue varianti;
- c) del piano complesso d’intervento e sue varianti;
- d) dei piani attuativi e loro varianti;
- e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
In particolare i quattordici articoli regolano norma le procedure
relative a:
- Deposito delle indagini geologico-tecniche;
- Elaborati soggetti a deposito;
- Controllo delle indagini geologico-tecniche;
- Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del
territorio e delle rispettive varianti
- Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del
territorio e delle rispettive varianti.
Completano il decreto gli allegati contenenti le specifiche
tecniche e la modulistica necessaria.
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