21/11/2016
Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) Sulla Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’Intesa 20 ottobre 2016 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Le Regioni avranno tempo fino al 17 aprile 2017 per procedere all’attuazione dell’Intesa ed i Comuni, a loro volta, dovranno adeguarsi nei tempi e con le modalità stabilite dalle stesse Regioni e, quindi, entro il prossimo anno si dovrebbe ragionevolmente definire l’adeguamento finalizzato alla semplificazione degli attuali regolamenti edilizi comunali. Il Regolamento edilizio tipo si prefigge l’obiettivo di garantire livelli minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica per mezzo:
Il Governo, le Regioni e i Comuni, con l’Intesa del 20 ottobre 2016, hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto dalle seguenti parti:
I futuri regolamenti edilizi dovranno essere predisposti nel rispetto dell’Allegato 1 contenente lo “Schema di regolamento edilizio tipo”.
Nel dettaglio, lo schema di regolamento edilizio dovrà essere articolato in due parti:
PRIMA PARTE - Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni regionali e statali, è precisato che i Comuni nella prima parte dei propri regolamenti edilizi dovranno soltanto richiamare “la disciplina generale dell’attività edilizia” (contenuta nell’allegato B e integrata con le relative normative regionali) la quale opererà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.
In questa prima parte i regolamenti dovranno limitarsi a richiamare la disciplina di alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento, tra cui:
Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e l’elenco della disciplina generale dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B. Nell’Intesa sono riportati i tempi e le modalità di adeguamento da parte delle Regioni e Comuni (vedi dopo il commento termini e modalità di adeguamento).
SECONDA PARTE - Questa parte ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Nel dettaglio, i Comuni nella definizione della disciplina regolamentare, dovranno osservare alcuni “principi generali” tra cui:
I requisiti tecnici integrativi dovranno essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino i risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l’indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali). I Comuni avranno la possibilità di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa sovraordinata. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.
Parte Prima - Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia
Parte Seconda - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia
Titolo I - Disposizioni organizzative e procedurali
Titolo II - Disciplina della esecuzione dei lavori
Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali.
Titolo IV - Vigilanza e sistemi di controllo
Titolo V - Norme transitorie
con la precisazione che i contenuti dei vari Titoli e Capitoli sono, dettagliatamente, indicati nell’Allegato 1.
Nello schema di regolamento è precisato che i Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Intesa 20 ottobre 2016, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Per quanto concerne i termini e le modalità di adeguamento delle Regioni, all’articolo 2 dell’Intesa 20 ottobre 2016 è precisato che le Regioni a statuto ordinario devono provvedere Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell’Intesa e, quindi, entro il 18 aprile 2017:
L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). Nello stesso articolo 2 è precisato, poi, che entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.
All’articolo 3 dell’Intesa 20 ottobre 2016 è previsto che il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, le regioni e l'ANCI. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procederà, ove necessario all'aggiornamento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i comuni si impegnano altresì:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it