22/11/2016
Mentre siamo in attesa che l’ANAC, così come disposto dall’articolo 213 comma 2 del nuovo Codice degli appalti predisponga i capitolati-tipo nasce spontanea la domanda: Il Capitolato generale d’appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010, è, ancora, in vigore?
La risposta è semplice perché il citato capitolato generale non è stato mai abrogato esplicitamente da alcuna legge dello stato. Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli:
Tutti gli altri articoli non presenti nel precedente elenco sono stati abrogati dall’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 per il semplice fatto che le norme contenute negli stessi articoli abrogati e relative a:
erano state rivisitate e ricomprese, in parte, nel Regolamento n. 207/2010. Adesso, con l’abrogazione del Regolamento n. 207/2010, alcune norme non sono state riproposte neanche nelle linee guida sostitutive del Regolamento e per tutte valgano i seguenti esempi.
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
L’articolo 9 del Capitolato generale d’appalto n. 145/2000, abrogato dall’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 era stato, di fatto riproposto nell’articolo 157 (Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori) del citato Regolamento n. 207/2010. Oggi sia il nuovo Codice dei contratti che le linee guida sul direttore dei lavori non dicono nulla in tal senso ed allora, non appena tali linee guida entreranno in vigore e diventerà operativa l’abrogazione del citato articolo 157 del Regolamento n. 207/2010, in atto sospesa, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che regolerà i “riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori” e tali riconoscimenti potranno essere dettagliatamente, inseriti soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
L’articolo 20 del Capitolato generale d’appalto n. 145/2000, abrogato dall’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 era stato, di fatto, riproposto nell’articolo 166 (Danni cagionati da forza maggiore) del citato Regolamento n. 207/2010. Oggi sia il nuovo Codice dei contratti non dice nulla in tal senso mentre le linee guida sul direttore dei lavori ne parlano in maniera del tutto sommaria ed allora, non appena tali linee guida entreranno in vigore e diventerà operativa l’abrogazione del citato articolo 166 del Regolamento n. 207/2010, in atto sospesa, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che regolerà i “compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore” e tali compensi potranno essere dettagliatamente, inseriti soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.
In allegato il testo del Capitolato generale d’appalto n. 145/2000 coordinato con il D.P.R. n. 207/2010, oggi in vigore.
A cura di Paolo Oreto