È stato istituito presso il Ministero dell'ambiente il
Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da
amianto.
Lo ha previsto il Decreto Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare 21 settembre
2016 recante "Istituzione del fondo per la
progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto" (Gazzetta
Ufficiale 25/11/2016, n. 276) che ha stanziato 5,536 milioni
di euro per l'anno 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.
Nel dettaglio, il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per
la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di
bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei
manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche
insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei
corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali
servizi.
Interventi finanziabili
Può essere finanziata esclusivamente la progettazione
preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento,
anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e
del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici
pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto
della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. In particolare, si intendeno per progettazione preliminare
e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto
esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
L'intervento presentato dovrà essere necessariamente essere
corredato da:
- relazione tecnica asseverata da professionista
abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione
d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e
la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la
tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei
materiali;
- le modalità di intervento di bonifica
proposto;
- la stima dei lavori da eseguire con dettaglio
dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
- il cronoprogramma orientativo delle attività,
incluse le fasi progettuali.
Criteri di priorità
A seguito della presentazione delle domande, il Ministero
dell'ambiente disporrà una graduatoria, su base annuale, delle
richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri
di priorità di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto
di progettazione:
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno,
nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da
asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza
socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi (la sussistenza di
tale requisito costituisce titolo preferenziale nella valutazione
delle richieste);
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono
segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela
ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla
presenza di amianto;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede
un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del
contributo;
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno
di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura
dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo
2003.
I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e
fino all'esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando
del Ministero dell'ambiente. 3. La liquidazione del finanziamento è
accordato nelle seguenti modalità:
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento
dell'ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento
dell'approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della
rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste
dal bando su base annuale.
Interventi esclusi e spese non
ammissibili
Non potranno essere oggetto di finanziamento:
- la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di
manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro
messa in opera;
- la progettazione di interventi realizzati prima della
pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione
scritta di concessione del contributo richiesto.
Cause di revoca dei finanziamenti
I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno
essere revocati dell'ente erogante:
- qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese
finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o
inesatta;
- in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei
dati richiesti dall'ente erogante;
- in caso di reiterata ed ingiustificata tardività
nell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli
interventi ammessi al finanziamento;
- qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria
previsione o risultino scostamenti significativi in termini di
efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con
riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
- qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto
le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione
od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
A cura di Redazione
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