05/12/2016
Sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016 è stata pubblicata la delibera ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) n. 1190 del 16 novembre 2016 recante “Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
Si tratta delle linee guida n. 5 che sono di carattere vincolante e che, ovviamente, sono state pubblicate nella versione aggiornata al parere del Consiglio di Stato n. 1919 del 14 settembre 2016.
In pratica l’ANAC conferma, nella versione definitiva delle linee guida, nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, la scelta che obbliga le stazioni appaltanti a nominare il presidente della Commissione tra gli iscritti all’Albo tenuto dall’ANAC anche per gli interventi di valore inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 Euro); in pratica l’obbligo di nominare un presidente esterno viene esteso a tutti gli appalti di valore superiore al milione di euro per i quali deve essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mentre per tutti gli appalti al di sotto del milione di euro per i quali continuerà ad essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non sarà necessaria alcuna nomina.
Non rispettando il parere dei giudici di Palazzo Spada, l’ANAC ha optato per la nomina del Presidente esterno anche per le gare sottosoglia associando, però, alle linee guida l’atto di segnalazione citato precedentemente.
Nelle linee guida è, poi, previsto l’obbligo per i commissari di gara di dotarsi di un’assicurazione per la copertura di eventuali danni procurati alla stazione appaltante, “anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi”.
Nelle linee guida approvate definitivamente è precisato che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
In pratica, dunque, l’amministrazione non potrà più scegliere nominativi di commissari senza che gli stessi inseriti nell’albo dell’ANAC.
L’Albo è composto da:
Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.
In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità mentre gli altri componenti potranno essere interni all’Amministrazione stesa ma iscritti all’albo ANAC.
Resta, dunque, anche se edulcorata, l’idea della nomina di commissari di gara esterni all’Amministrazione con la precisazione che quasi sempre, anche per importi sottosoglia, il Presidente sarà scelto sulla lista comunicata dall’ANAC mentre i commissari saranno scelti dall’Amministrazione ma dovranno essere inseriti nell’Albo ANAC per cui sarà una scelta, diciamo, condizionata. Viene, poi, precisato che, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5.
L’Autorità, con proprio Regolamento, disciplinerà:
La sezione ordinaria dell’albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations - Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato alle linee guida. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
Sono, poi, indicati i requisiti che devono dimostrare di possedere i seguenti soggetti:
Per ultimo, sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.
In allegato le linee guida approvate dall’ANAC e l'Atto di segnalazione.
Segnaliamo, anche che, contestualmente all’approvazione delle linee guida, il Consiglio dell’ANAC ha inviato al Governo e al Parlamento una segnalazione relativa alla “Proposta di modifica dell'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Nella segnalazione inviata, l’ANAC precisa che nella predisposizione delle linee guida l’Autorità ha rilevato alcune criticità della norma di riferimento, all’art. 77, commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che potrebbero condurre ad un'applicazione distorta dell'istituto, in ordine alle quali l’ANAC propone modifiche relative:
L’ANAC conclude la segnalazione segnalando la necessità di apportare al testo della citata norma, e segnatamente ai commi 1, 3, 6 e 8, le modifiche illustrate nella segnalazione stessa.
A cura di Paolo Oreto