Nuovo codice dei contratti: Sull’obbligatorietà o meno del Decreto parametri

14/12/2016

Rino La Mendola, Vice Presidente del Consiglio nazionale degli architetti PPC, relativamente alla obbligatorietà dell’utilizzazione delle tariffe professionali per la determinazione degli importi da porre a base d’asta nei servizi di architettura e di ingegneria, ha recentemente dichiarato “È estremamente positivo che l’ANAC, perfezionando la Linea Guida sui servizi di ingegneria e architettura, attuativa del Codice Appalti, abbia chiarito in modo inequivocabile l’obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere al Decreto Parametri per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria”.

Abbiamo riletto più volte la dichiarazione di Rino La Mendola e pensando di non avere compreso bene il senso del “perfezionamento delle linee guida” effettuato dall’ANAC siamo andati a rileggere la delibera ANAC 16 novembre 2016 recante “Rettifica delle Linee guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30/11/2016, n. 280 ed abbiamo constatato, invece, che avevamo ragione e che si trattava soltanto della correzione di un refuso senza nessun nuovo chiarimento sull’obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere al decreto parametri per la determinazione degli importi da porre a base d’asta.

Su tale argomento abbiamo chiesto un chiarimento a Rino La Mendola domandandogli se le criticità introdotte dal nuovo codice ed in particolare dall’art.24 comma 8 siano superate dalle linee guida emanate dall’ANAC; ecco la sua risposta: “Assolutamente no. Sappiamo bene che per superare le notevoli criticità introdotte dal codice in merito al calcolo dell’importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria è indispensabile un intervento legislativo. Infatti, uno dei punti principali del documento redatto in seno al Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche, riguarda proprio la necessità di modificare l’art.  24 comma 8, eliminando ogni dubbio sull’obbligo delle stazioni appaltanti di calcolare l’importo a base di gara, facendo riferimento a regole certe e pertanto al cosiddetto Decreto Parametri. Nel frattempo però non possiamo fare a meno di apprezzare la fermezza dell’ANAC, che, con l’obiettivo di  ridurre gli effetti della lacuna del codice , con delibera  del 16 novembre, perfezionando le linee guida n°1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, ha ribadito, ancora una volta, che occorre fare riferimento ai criteri fissati dal  decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016”.

A nostro avviso, dunque, la rettifica di cui alla citata delibera ANAC 16 novembre 2016 non ha portato alcuna novità e la realtà è che le linee guida sui servizi di architettura e di ingegneria, relativamente alla determinazione del corrispettivo a base d’asta non hanno e non avrebbero potuto portare nulla di nuovo perché linee guida, per altro, non vincolanti, non possono modificare lo spirito della legge che nel nostro caso al secondo periodo dell’articolo 24 precisa puntualmente, che i corrispettivi determinati attraverso il decreto parametri possono e non devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento. In pratica, dunque, le stazioni appaltanti dovrebbero motivare l’utilizzazione del nuovo decreto mentre senza l’utilizzazione dello stesso non devono motivare nulla.

Per altro, leggendo con attenzione la Relazione AIR allegata alle linee guida stesse è possibile notare, al paragrafo 5.5.4 soltanto un suggerimento da parte dell’ANAC che così si pronuncia “In ordine alla non obbligatorietà dell’applicazione del DM sulle tariffe si ritiene che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese”. Ancora, dunque, soltanto un consiglio che ha come conclusione quanto affermato dall’ANAC stessa, in merito ad eventuali sanzioni per le stazioni appaltanti, al successivo paragrafo 5.5.5 in cui viene affermato che “La suggerita previsione di sanzioni in caso di mancata applicazione del DM sulle tariffe non può essere accolta in assenza di una norma di rango primario che la contempli e ne stabilisca i minimi edittali”. Quindi, nessuna sanzione per le stazioni appaltanti che non utilizzano il decreto parametri.

E’ vero che il bicchiere pieno a metà può essere visto come mezzo pieno o come mezzo vuoto e noi lo vediamo mezzo vuoto a differenza dell’amico Rino La Mendola che lo considera mezzo pieno ma la vita è bella appunto perché è varia ed occorre avere rispetto delle opinioni di tutti noi che, a vario titolo, abbiamo a cuore il futuro della libera professione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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