21/12/2016
La rete delle Professioni tecniche della Sardegna ha, recentemente, predisposto una nota informativa in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del d.lgs 102/2014.
Il D.Lgs. 102/2014 prevede due condizioni esimenti dagli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione diretta (installazione di sottocontatori d’utenza), e nella lettera c, comma 5 dell’art. 9 per quanto attiene la contabilizzazione indiretta (installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante) nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza. Schematizzando le condizioni esimenti sono due:
L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014 risulta, quindi, derogabile in particolari casi. La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato. Semplificando:
L’obiettivo del documento predisposto dalla Rete delle professioni tecniche della Sardegna vuol essere quello di sensibilizzare i diretti interessati, tra cui professionisti, condòmini e amministratori condominiali, circa il profilo potenzialmente elusivo di perizie non sempre redatte correttamente in coerenza con la normativa vigente, e suggerire spunti di valutazione utili ad evitare possibili contestazioni e motivi di contenzioso.
Relazioni non sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto, con l’irrogazione di sanzione amministrativa a tutti i condòmini che potranno avere tutte le ragioni per rivalersi nei confronti del professionista.
Nella nota informativa vengono, poi, dettagliatamente trattati:
Ovviamente la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’installazione dei contabilizzatori di calore sui caloriferi di tutti gli stabili con impianto centralizzato è sempre più vicina anche se rimane, sempre, la speranza di una proroga inserita nel cosiddetto decreto “milleproroghe” di fine anno.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it