29/12/2016
L’ANAC ha approvato definitivamente la versione definitiva delle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. Ricordiamo che le nuove norme sulla trasparenza sono entrate in vigore il 23 dicembre scorso e che le stesse introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia) dal nome della prima legge sulla trasparenza approvata negli Usa nel 1966. Per rendere operative del tutto le norme la Pubblica amministrazione era in attesa dell’ANAC che con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha pubblicato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”.
Nelle linee guida in argomento, l’ANAC, in nove paragrafi che trattano:
è indicata la strada per la definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso che costituiscono la parte principale del documento.
Relativamente alle esclusioni, nel documento è precisato che alcune sono assolute e riguardano la tutela di interessi insuperabili quali il segreto di Stato o altri divieti espliciti da leggi dello Stato, come il segreto statistico o il segreto militare. Per quanto concerne, invece, le esclusioni relative le stesse possono riguardare la tutela di interessi pubblici o la tutela di interessi privati e sono lasciate alla valutazione delle amministrazioni che, prima di negare l'accesso, devono indicare quale interesse potrebbe essere pregiudicato con la diffusione dell'informazione stessa. Per quanto concerne la tutela di interessi pubblici si tratta dei casi relativi alla Sicurezza pubblica o di ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e questioni militari, alla Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla Conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Per quanto concerne, invece, la tutela degli interessi privati, si tratta dei casi relativi ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, alla Libertà e segretezza della corrispondenza ed, anche, agli Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti. Con una idonea motivazione l'amministrazione potrà definire la propria linea di condotta e il cittadino potrà capire i limiti dell'accesso.
Relativamente alla decorrenza, nelle linee guida, al paragrafo 9, è precisato che a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate e che da ciò discende l’opportunità che:
Le linee guida hanno, poi, in allegato una interessante guida operativa in cui sono analizzati alcuni argomenti con la metodologia delle FAQ; le 19 domande cui sono date dettagliate risposte sono le seguenti:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it