12/01/2017
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10/01/2017, n. 7 la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013" (c.d. Decreto Trasparenza).
Le linee guida hanno a oggetto la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del Decreto Trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis" che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC ha suggerito ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:
Nel dettaglio, le linee guida sono suddivise in nove paragrafi che trattano:
Relativamente alle esclusioni, nel documento è precisato che alcune sono assolute e riguardano la tutela di interessi insuperabili quali il segreto di Stato o altri divieti espliciti da leggi dello Stato, come il segreto statistico o il segreto militare. Per quanto concerne, invece, le esclusioni relative le stesse possono riguardare la tutela di interessi pubblici o la tutela di interessi privati e sono lasciate alla valutazione delle amministrazioni che, prima di negare l'accesso, devono indicare quale interesse potrebbe essere pregiudicato con la diffusione dell'informazione stessa. Per quanto concerne la tutela di interessi pubblici si tratta dei casi relativi alla Sicurezza pubblica o di ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e questioni militari, alla Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla Conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Per quanto concerne, invece, la tutela degli interessi privati, si tratta dei casi relativi ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, alla Libertà e segretezza della corrispondenza ed, anche, agli Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti. Con una idonea motivazione l'amministrazione potrà definire la propria linea di condotta e il cittadino potrà capire i limiti dell'accesso.
Relativamente alla decorrenza, nelle linee guida, al paragrafo 9, è precisato che a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate e che da ciò discende l’opportunità che:
Le linee guida hanno, poi, in allegato una interessante guida operativa in cui sono analizzati alcuni argomenti con la metodologia delle FAQ; le 19 domande cui sono date dettagliate risposte sono le seguenti:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it