L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 124 dello scorso 4
giugno interviene su un’istanza relativa alle spese di
ristrutturazione su immobili disciplinate dall’articolo 35, commi
20 e 35quater, del decreto legge 223/2006 (decreto Bersani) con
alcuni chiarimenti riguardanti:
- il nuovo limite di spesa di euro 48.000 per abitazione;
- la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore
del condominio;
- il limite di spesa in relazione alle pertinenze
dell’abitazione;
- l’indicazione della mano d’opera nella fattura.
Nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per
abitazione
Per le spese sostenute dopo il 1 ottobre 2006, il limite massimo
complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari
48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell'immobile che non
hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo
precedente. Al fine di permettere ai Caf di verificare l'ammontare
delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari
dell'immobile prima e dopo il 30 settembre 2006 è necessario che
l'interessato produca una dichiarazione, debitamente datata e
sottoscritta, diretta ad attestare l’importo delle spese di
ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari
distintamente nei due periodi. Nella risoluzione vengono riportati
alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei principi da
applicare per l'individuazione della detrazione spettante ai
comproprietari.
Certificazione dell'amministratore del condominio
Il documento finora rilasciato dagli amministratori dei condomini
non sembra più idoneo, atteso che il limite massimo di spesa è
stato collegato all’abitazione, che ogni condomino può disporre di
più abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la
detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41 per cento
o del 36 per cento a seconda del momento di sostenimento della
spesa.
Al riguardo si ritiene che, in considerazione delle modifiche
normative intervenute, la quietanza che, ai sensi della circolare
n. 122 del 1 giugno 1999, l'amministratore del condominio deve
rilasciare per attestare il pagamento delle spese sostenute da
ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della
spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unita'
immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
Viene , altresì, precisato che, nel caso di titolarità, da parte di
un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa
(48.000 euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato
per ciascuna abitazione.
Inoltre, nella medesima quietanza, dovrà essere specificato
l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile
fruire della detrazione del 36 per cento e la parte delle spese per
la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41 per
cento.
Al riguardo, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 4
agosto 2006, è stato ha chiarito che, al fine di individuare la
percentuale di detraibilità (41 o 36), deve farsi riferimento alla
data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione e, pertanto, la
detrazione dall’IRPEF del 41 per cento può essere fruita solo ed
esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con
applicazione dell’aliquota IVA del 20 per cento. Coerentemente, per
i lavori fatturati con l’aliquota IVA del 10 per cento dovrà essere
applicata la detrazione dall'IRPEF nella misura del 36 per
cento.
Limite di spesa in relazione alle pertinenze
dell'abitazione
In considerazione del fatto che dalla formulazione del citato comma
35-quater dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006
riferita esclusivamente alle “abitazion” si può evincere che il
legislatore tributario ha inteso collegare il limite massimo di
spesa all'abitazione escludendo che per le pertinenze si possa
computare un ulteriore autonomo limite di spesa, nella risoluzione
viene precisato che il limite di 48.000 euro va riferito all'unità
abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate
Indicazione della mano d'opera nella fattura
L’art. 35, comma 19, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha
introdotto, dopo il comma 121 della richiamata legge n. 266 del
2005, un nuovo comma (121-bis), per effetto del quale le
agevolazioni in questione spettano a condizione che il costo della
manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e
ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera
distinta.
Ai sensi del comma 20 dell’articolo 35, quest’obbligo sorge in
relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006.
Nella risoluzione, viene osservato che sebbene le spese sostenute
dal committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione
in fatture emesse a partire dalla medesima data, può accadere anche
che le medesime spese possono riguardare fatture emesse
precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in un momento in cui,
ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la
distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di fatture prive
dell’indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse
precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del
2006, il contribuente non decade dall’agevolazione fiscale e può
continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione,
senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all’emittente
un’integrazione delle fatture medesime.
Pertanto, l'indicazione in fattura del costo della manodopera è un
requisito che va verificato solo con riferimento alle fatture
emesse successivamente al 4 luglio 2006.
© Riproduzione riservata