Il Consiglio dei Ministri n. 9 del 20 gennaio
2016, su proposta del Presidente Paolo
Gentiloni e del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo Dario Franceschini, ha
approvato in esame definitivo un regolamento, da adottarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica le
procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
lieve entità, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri sono stati
accolti i suggerimenti contenuti nel
parere 1 settembre 2016, n. 1824 del Consiglio di
Stato e le modifiche
chieste dalle competenti Commissioni parlamentari di
Camera e Senato dopo che lo stesso ha ricevuto il parere positivo -
con rilievi e proposte di modifica – da parte della Conferenza
unificata e del Consiglio di Stato.
Il Regolamento per il quale si attende la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni definisce in 2 allegati 42
piccoli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ed
amplia gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere
all’autorizzazione paesaggistica semplificata così come già
precedentemente definito con il decreto n. 139/2010.
Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione
paesaggistica - Sono definiti nell’allegato A e si tratta
di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e
che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi
figurano:
- opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove
comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli
edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento
antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche
morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla
volumetria e all'altezza dell'edicicio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di
apparecchi servoscala esterni, nonche la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di
ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei
singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio
(condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole,
antenne,...);
- installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in
edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici
Opere di lieve impatto sul
territorio - Nell’allegato B al regolamento vengono
individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto
sul territorio tra i quali:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria
della costruzione originaria e comunque non superiori a
100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto
riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali
cornicioni, ringhiere, parapatti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci,
tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al
contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle
caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura
o di rivestimenti preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere
architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di
ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
In allegato lo schema di D.P.R. con il
Regolamento che semplifica le procedure per
l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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