Regione Siciliana: Modifiche alla legge regionale sugli appalti

26/01/2017

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 405/P del 24 gennaio 2017 ha approvato il DDL n. 1264 Stralcio I concernente le modifiche della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8 in materia di UREGA.

Il provvedimento che sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale è composto dai tre seguenti articoli:

  • articolo 1 - Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.1
  • articolo 2 - Modifiche all’articolo24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8
  • articolo 3 - Entrata in vigore

Le modifiche introdotte nascono con lo scopo di snellire le attività di espletamento delle gare affidate all'UREGA, ed allineano le procedure alle disposizioni contenute nel D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come recepito dinamicamente dall'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8.

Sull’argomento abbiamo voluto sentire il pensiero dell’Ing. Vincenzo Palizzolo dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che qui di seguito riportiamo:

Le criticità nell'attività di competenza delle Commissioni istituite presso l'UREGA che espletano le gare con il criterio dell'OEPV, oggi obbligatorio per le gare di competenza a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione, più rilevanti ove si faccia riferimento alle prime disposizioni contenute nella L.R. 12/2011 (Presidenti e/o Vicepresidenti sorteggiati fra quelli delle Sezioni provinciali diverse da quella di competenza) e soltanto mitigate dalle modifiche introdotte dall'articolo 46 Commissioni gare di appalto della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (Presidente della Commissione individuato, a sorteggio, fra i componenti della Sezione territorialmente competente, secondo componente fra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto) correlate alle difficoltà di contemperare gli impegni dei componenti le Commissioni con quelli dei componenti esterni, hanno comportato un rallentamento delle attività; peraltro l'aver correlato il compenso dei componenti esterni al numero delle sedute, non ha giovato a condensare l'attività di ciascuna procedura, ed a concluderla nel più breve tempo possibile.

Le competenze assegnate agli Uffici UREGA in materia di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica (legge regionale n. 5/2014 articolo 47 comma 20) hanno ulteriormente ingolfato le attività delle Commissioni.

Le modifiche introdotte individuano gli Uffici UREGA competenti per l'espletamento delle gare con importo a base d'asta superiore alla soglia stabilita dall'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 (minor prezzo); pertanto la competenza non è fissata da un importo ma agganciata dinamicamente alle disposizioni dettate dal suddetto D.Lgs 50/2016.

Per quanto attiene alle attività di espletamento delle gare, in coerenza con le disposizioni dettate dal D.Lgs 50/2016, sono definiti i termini (30 giorni) per la definizione del procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara di competenza delle segreterie tecniche (verifica della coerenza del bando etc.), dettate disposizioni alle stazioni appaltanti in ordine alla esaustività della documentazione da inviare, ed i termini per eventuali integrazioni (5 giorni).

Le procedure di ammissione dei concorrenti, quale che sia il criterio di aggiudicazione, sono demandate alla Commissione territorialmente competente, ivi compreso l'eventuale soccorso istruttorio, fatte salve le verifiche a cura delle stazioni appaltanti; le suddette commissioni espletano le gare su richiesta delle stazioni appaltanti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti:

  • il Presidente individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito Albo in cui sono iscritti d'ufficio i Presidenti e Vice presidenti delle commissioni UREGA nonchè, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli Uffici del Genio Civile, Servizi territoriali del Dipartimento regionale della Protezione Civile ed i dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;
  • il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all’Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, attingendo dall’Albo istituito (articolo 8, comma 7);
  • il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante,                            

per ciascuno dei componenti è sorteggiato un supplente che sostituisce il titolare nel caso di comprovato impedimento permanente. Solo in casi eccezionali, su esplicita e motivata richiesta della stazione appaltante, è stata prevista la possibilità di integrare le commisioni con ulteriori componenti: uno sorteggiato fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore, attingendo ancora dall’Albo (articolo 8, comma 7) l'altro nominato dalla stazione appaltante.

Così operando la commissione giudicatrice si limita esclusivamente all'esame dell'offerta tecnica, e pertanto le sedute sono limitate a tali attività.

Oltre ad ampliare per ambito territoriale la platea dei soggetti che possono assumere la funzione di Presidente, si è ritenuto dover evitare spostamenti significativi dei componenti le commissioni giudicatrici; pertanto il territorio regionale è stato suddiviso in due comprensori: Comprensorio territoriale 1 (Sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), Comprensorio territoriale 2 (Sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa) dai quali poter attingere per la nomina a sorteggio dei componenti (Presidente e tecnico esperto esterno); tale previsione amplia ulteriormente la platea dei soggetti, e consente di disporre di un numero significativo di commissioni che possono operare contemporaneamente. Inoltre è stato anche previsto di escludere dai sorteggi i componenti già impegnate in due commissioni.

Ulteriore e non meno importante modifica, in termini di accelerazione delle procedure, è stata ritenuta necessaria per sganciare il compenso dei componenti esterni dal numero delle sedute espletate, e correlare gli importi da corrispondere all'impegno e conseguentemente al numero dei concorrenti ammessi, fissando altresì dei termini per la conclusione delle operazioni, e prevedendo penali laddove le sedute si protraggano per indisponibilità dei componenti: la disposizione incentiverà i componenti a concludere le operazioni nel più breve tempo possibile.

L'attribuzione del medesimo compenso è stata altresì prevista, in termini di incentivo, per i dirigenti tecnici in servizio presso gli Uffici del Genio Civile, i Servizi del Dipartimento regionale della Protezione Civile ed in genere per i dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale iscritti all'Albo su richiesta che assumono le funzioni di Presidente.

In ultimo sono state previste procedure di monitoraggio semestrale delle attività svolte dagli Uffici e la conseguente pubblicità di report delle attività svolte sul sito istituzionale.”

In allegato il testo del disegno di legge approvato il 24 gennaio scorso dall’Assemblea regionale siciliana.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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