Credito d’imposta per finanziamenti agevolati: Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

08/02/2017

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 26891 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto “Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” interviene sul Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato previsto dall’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nel caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive precisando che lo stesso è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d’imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

Misura del credito d’imposta

L’importo del credito d’imposta è ottenuto, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, sommando:

  • sorte capitale
  • interessi dovuti
  • spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato. 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere la rate di rimborso.
Recupero del soggetto finanziatore
A sua volta, il soggetto che ha erogato il finanziamento (la banca) recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi (nonché delle spese connesse) mediante compensazione, tramite modello F24 (in tal caso, peraltro, non si applicano i limiti quantitativi legislativamente previsti).
Il finanziatore può esercitare la compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
In alternativa, il recupero può avvenire mediante cessione del credito (in tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione).

Trasmissione dei dati

Infine, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • elenchi dei soggetti beneficiari
  • ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario
  • numero e importo delle singole rate
  • dati di eventuali risoluzioni.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate, dei dati di eventuali risoluzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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