22/02/2017
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57, parte I, del 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 recante “Testo unico del sistema turistico regionale” che è entrata in vigore dal 12 gennaio; la nuova legge è stata completamente riscritta al fine di racchiudere in un testo unificato le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche.
Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore vengono introdotte le nuove tipologie ricettive dei “camping-village” dei “condhotel” e dei “marina resort”, unitamente ad una espressa regolamentazione per i “bed & breakfast”.
Per regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all’applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
Le finalità della legge regionale n. 86/2016 sono indicate all’articolo 1:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it