Professionisti: Le prestazioni gratuite non sempre nascondono evasione fiscale

23/02/2017

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato uno studio avente ad oggetto “L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista” con cui si ripercorrere il quadro normativo di riferimento relativo alla materia per poi analizzare alcune delle principali e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Nel documento è precisato che, recentemente, l’Amministrazione Finanziaria sembra essersi particolarmente interessata alle prestazioni rese a titolo gratuito dai professionisti e sembra che l’atteggiamento degli Uffici sia quello di un certo scetticismo nell’ipotesi in cui i professionisti sostengono di lavorare gratuitamente, per amicizia o per legami di parentela, giacché tali comportamenti sarebbero in realtà poco razionali e celerebbero proventi incassati in evasione d’imposta.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21972. A tale pronuncia, peraltro, hanno fatto seguito diverse sentenze della giurisprudenza di merito, non sempre del tutto coerenti con gli insegnamenti della Suprema Corte.

Nel documento della Fondazione nazionale dei commercialisti, dopo le premesse, vengono dettagliatamente trattate:

  • la giurisprudenza precedente alla sentenza della Cassazione n. 21972 del 2015
  • la sentenza della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2015, n. 21972
  • la giurisprudenza successiva alla sentenza della Cassazione n. 21972 del 2015.

Il documento è concluso con le seguenti considerazioni:

  1. l’accertamento induttivo teso a ricostruire i compensi del professionista e fondato esclusivamente sulla presunzione che le prestazioni gratuite nascondano compensi “in nero” non sembra potersi configurare come illegittimo. Sebbene, infatti, risulti senza dubbio opportuno che l’Amministrazione Finanziaria supporti le proprie pretese attraverso ulteriori elementi, la giurisprudenza ha, per lo più, non dichiarato illegittimo un simile operato;
  2. la giurisprudenza sembra ritenere “plausibile” che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito nei confronti di parenti, amici o soggetti che già sono clienti (ad altro titolo), purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale delle prestazioni rese e che, inoltre, siano caratterizzate da “semplicità”. Così, se l’onere della prova, posto a carico del contribuente sottoposto ad accertamento, può dirsi superato qualora le prestazioni rese gratuitamente (comunque in un rapporto di minoranza rispetto a quelle complessive), siano effettuabili senza particolare complessità, dispendio di tempo o abbiano un “valore normale” ridotto, non è così per le prestazioni particolarmente laboriose o di valore ingente, soprattutto se rese nei confronti di soggetti diversi da coloro che sono con il professionista in stretto legame di parentela;
  3. qualora il numero di prestazioni rese gratuitamente sia in un rapporto di maggioranza rispetto a quelle a titolo oneroso e/o che tali prestazioni siano, per lo più, “complesse”, ciò non implica necessariamente che il professionista debba essere necessariamente assoggettato a tassazione.

In allegato il documento della Fondazione nazionale dei commercialisti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata