La Camera dei Deputati ha approvato, ieri 7 marzo, in via
definitiva il testo unificato delle proposte di legge: “Delega al
Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia
di sistema nazionale della protezione civile”.
Il testo unificato delle proposte di legge, già approvato in
prima lettura dalla Camera, consta di un unico
articolo, che delega il Governo all'adozione,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, di uno o più decreti
legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento,
modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che
disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le
relative funzioni.
Il decreto delegato, che andrà attuato entro nove mesi,
riscriverà, in pratica, una nuova legge sulla Protezione civile
partendo, ovviamente dalla legge n. 225/1992 istitutiva della
stessa protezione civile e che negli anni è stata sottoposta a
svariate modifiche e da tutte le sue successive stratificazioni. La
legge delega approvata dai due rami del parlamento
è costituito da un unico articolo che contiene 7
commi.
Il comma 1 elenca gli ambiti oggetto della
delega, di seguito elencati:
- la definizione delle attività di protezione civile (lett.
a));
- l'organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale,
regionale e locale e l'attribuzione delle funzioni di protezione
civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni,
alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse
componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile (lett. b) e c));
- la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle
università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di
protezione civile (lett. d) ed e));
- l'istituzione di meccanismi e procedure di revisione e
valutazione periodica dei piani di emergenza comunali (lett.
f));
- la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del
potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e della normativa europea (lett.
g));
- la previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale
di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure
adottate e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della
situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità
dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di
verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle
macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di
emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità (lett.
h));
- la disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito
agevolato ed escludendone l'applicabilità agli edifici abusivi
danneggiati o distrutti (lett. m));
- la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e
degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle
attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri
funzionali (lett. n));
- l'individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di
origine antropica e per la loro attuazione (lett. o)).
I commi da 2 a 4 recano i principi e i criteri
direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti
legislativi, mentre i commi 5 e 7 disciplinano
rispettivamente le procedure per l'adozione dei decreti legislativi
e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi
decreti legislativi. Il comma 6, infine, reca la
clausola di invarianza finanziaria.
In alegato il testo della legge delega
approvata e che, dopo la firma del Capo dello Stato ed
il visto della Corte dei Conti sarò pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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