L’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità
Giovanni Pistorio ed il Dirigente generale
Vincenzo Palizzolo della Regione siciliana hanno
firmato ieri la Circolare esplicativa legge regionale 26
gennaio 2017 n. 1 "Modifiche alla legge regionale
12 luglio 2011, n. 12 ed alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
in materia di UREGA”. La circolare che porta il n. 52939 e che
sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è immediatamente operativa
ed è stata inviata a tutte le stazioni appaltanti della
regione.
Con la circolare in argomento si individuano
le novità introdotte dalla già citata Legge regionale n. 1/2017 e nel contempo si forniscono le necessarie
indicazioni applicative. La legge dispone, all'articolo 1, comma 3,
l'integrale sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 12 luglio. 2011 n. 12 ed,
in particolare, riordina il previgente testo apportandovi rilevanti
e sostanziali modifiche. Il novellato articolo 9 "Ufficio regionale
per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori" è suddiviso in
35 commi che disciplinano ordinatamente:
- le competenze per l'espletamento di gare per l'appalto di
lavori pubblici che sono state estese oltre che alla finanza di
progetto anche alle concessioni di lavori pubblici, nonché
l'articolazione degli Uffici UREGA (commi da 1 a 5);
- la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di potersi
avvalere dell’UREGA a prescindere dall'importo di competenza (comma
6);
- la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni
di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale, nonché la
facoltà del Presidente della Commissione territoriale di costituire
una seconda Commissione (commi da 7 ad 11);
- le modalità con cui vengono istituite le Commissioni presso le
Sezioni territoriali (commi 12 e 13);
- le modalità con cui vengono istituiti e si articolano gli
Uffici di segreteria tecnico amministrativa presso le sezioni
territoriali e centrale, la durata in carica dei componenti le
Commissioni territoriali e dei dirigenti preposti che vi operano,
la dotazione organica degli Uffici medesimi, nonché la disciplina
delle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni
(commi da 14 a 18);
- il procedimento istruttorio delle Commissioni territoriali
individuato analiticamente nei tempi e nelle modalità di
espletamento (commi 19 e 20);
- la competenza delle Sezioni territoriali e centrale
all'espletamento di gare da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo (comma 21);
- la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni
giudicatrici di gara, organi diversi dalie Commissioni di gara, nel
caso diprocedure da svolgersi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un Albo di
nuova istituzione costituito da un'ampia platea di soggetti
(componenti le Commissioni territoriali e dirigenti tecnici
dell'amministrazione regionale) e suddiviso in due comprensori
territoriali, cui attingere per il sorteggio del Presidente (commi
da 22 a 25);
- i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle
commissioni giudicatrici ed
- ai dirigenti dell'amministrazione regionale che ne fanno parte
(questi ultimi diversi dai componenti le commissioni di gara e.dai
dirigenti in servizio presso le sezioni territoriali), che sono
parametrati ai tempi di svolgimento delle operazioni di gara in
funzione del numero di concorrenti ammessi, con la previsione di
penali in caso di ritardo (commi da 26 a 29);
- il limite temporale ancorato alla concreta attivazione
dell'Albo presso l’ANAC, per la formazione e composizione delle
Commissioni giudicatrici da parte degli UREGA, avendo riguardo agli
appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria (comma 30);
- l'obbligo per le Commissioni giudicatrici di relazionare sullo
svolgimento delle operazioni di gara e sulle criticità riscontrate
e di operare senza soluzione di continuità (commi 31 e 32);
- la competenza delle· Commissioni di gara all'adozione della
proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alle stazioni
appaltanti, competenti ad adottare il provvedimento di
aggiudicazione ed a curare gli adempimenti riguardanti le
informazioni ai concorrenti sull'esito della gara espletata (comma
33);
- la facoltà del Presidente di turno della Sezione centrale, su
richiesta del Presidente della Sezione territoriale competente, di
affidare ad altra Sezione territoriale l'espletamento della gara e
le modalità per esercitare tale facoltà (comma 34);
- gli obblighi di pubbliciq e trasparenza delle attività di
espletamento delle gare svolte dalle Sezioni territoriali (comma
35).
La circolare, al fine di consentire un
immediato raffronto delle modifiche introdotte che riguardano
sostanzialmente aspetti organizzativi nonchè procedurali, in linea
con l'impianto normativo introdotto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, contiene una tabella di raffronto fra i commi
dell'articolo 9 come modificato dalla L.R 26 gennaio 2017, n. 1 e
quelli dell'articolo 9 nella stesura previgente. Nella
circolare vengono dati utili indicazioni sullìespletamento delle
gare e sulle commissioni giudicatrici nei seguenti 6 paragrafi:
- Espletamento delle gare di appalto di lavori da parte
dell'UREGA (articolo 9, commi 4 e 5 della L.R. 12 luglio 2011, n.
12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 207. n. 1);
- Commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli
appalti di lavori di importo inferiore a quello di. competenz.a
dell'UREGA (articolo 8, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12
nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n.1;
- Commissioni che operano presso l'UREGA per le gare d'appalto di
lavori (articolo 9, commi 7 e ss. della L.R.· 12 luglio 2011, n. 12
nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1);
- Obblighi di pubblicità e trasparenza sull'attività dell'UREGA
(articolo 9, comma 35 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo
modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1):
- Modifiche alla disciplina prevista in materia di composizione
delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito
dell'entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (articolo
9, comma 30, L.R. 12 luglio 2011 n. 12 - articolo 24, comma 3, L.R.
17 maggio 2016, n. 8 nel testo modificato dalla LR. 26 gennaio
2017, n. 1);
- Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge
regiònale 26 gennaio 2017, n. 1.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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